Lotta contro la criminalità organizzata

Lotta contro la criminalità organizzata artt. 29-31 Trattato sull’Unione europea; Azione comune 14 ottobre 1996, n. 96/602/GAI; Azione comune 26 maggio 1997, n. 97/339/GAI; Azione comune 5 dicembre 1997, n. 97/827/GAI; Azione comune 21 dicembre 1998, n. 98/733/GAI

La soppressione dei controlli alle frontiere ha reso necessario che la Comunità si adoperasse per evitare che la realizzazione del mercato unico potesse favorire la diffusione incontrastata dei reati commessi da associazioni o gruppi criminali sul territorio europeo.
Al fine di garantire uno spazio di maggiore sicurezza ai cittadini dell’Unione, il Trattato di Maastricht (v.) ha provveduto ad annoverare la lotta alla criminalità organizzata fra le materie di interesse comune previste nell’ambito della CGAI (v.).
Fra gli strumenti messi a disposizione del Consiglio per il raggiungimento di questo obiettivo, il Trattato ha previsto la possibilità di intraprendere azioni comuni (v.) e posizioni comuni (v.), nonchè di elaborare Convenzioni successivamente sottoposte alla ratifica degli Stati membri.
Su questa base giuridica è stata pertanto avviata la cooperazione fra gli Stati membri in materia di repressione della criminalità organizzata.
Fra i primi interventi attuati dalla Comunità in questo contesto, l’adozione dell’azione comune n. 96/602/GAI, la quale ha provveduto a stabilire un quadro di orientamento comune per gli ufficiali di collegamento distaccati dagli Stati membri.
L’azione prevede che gli ufficiali di collegamento stabiliscano contatti diretti con i servizi di polizia e le altre autorità competenti dello Stato di accoglimento; è inoltre stabilito che gli ufficiali di collegamento inviati negli Stati terzi si scambino informazioni su questioni di interesse comune e possano procedere all’adozione di iniziative comuni, qualora gli Stati coinvolti lo ritengano necessario.
Il 20 dicembre 1996 si è provveduto all’adozione della risoluzione del Consiglio relativa ai collaboratori di giustizia, con la quale gli Stati membri sono stati invitati a prendere le misure necessarie affinchè coloro i quali hanno preso parte ad un’organizzazione criminale siano spronati a cooperare con la giustizia. Ciò fornendo informazioni alle autorità competenti in merito all’assetto, alle attività e ai collegamenti delle organizzazioni criminali.
La risoluzione incoraggia, inoltre, gli Stati membri a procedere alla concessione di benefici per coloro che si rendano effettivamente utili all’individuazione o alla cattura degli autori di atti criminosi, dissociandosi dall’organizzazione criminale di appartenenza, nonchè a contemplare misure di protezione adeguate per i collaboratori e per le loro famiglie.
In materia di lotta al teppismo, il Consiglio ha adottato l’azione comune n. 97/339/GAI, che mira ad instaurare una più efficace collaborazione fra le forze di polizia in occasione di avvenimenti di grande richiamo internazionale (concerti, partite di calcio etc.) al fine di garantire il mantenimento dell’ordine pubblico e favorire la prevenzione dei reati.
Gli Stati membri provvedono a scambiarsi informazioni relative alla partecipazione di gruppi che potrebbero compromettere l’ordine pubblico e la pubblica sicurezza durante tali manifestazioni; essi possono inoltre inviare ufficiali di collegamento temporaneamente in comando agli altri Stati membri che ne faranno richiesta.
La cooperazione fra gli organi centrali incaricati dell’ordine pubblico in ciascuno Stato viene inoltre assicurata dall’organizzazione di incontri annuali, durante i quali i capi dei suddetti organi si confrontano su problemi di interesse comune legati alla pubblica sicurezza.
La necessità di accertare l’attuazione degli impegni assunti in materia di lotta alla criminalità organizzata da parte di ciascuno Stato membro, ha indotto i paesi della Comunità ad elaborare un apposito meccanismo di valutazione degli stessi.
L’azione comune n. 97/827/GAI ha difatti stabilito che il gruppo di lavoro multidisciplinare sulla lotta contro la criminalità organizzata (GDM) definisca ogni anno il settore specifico da valutare, nonchè l’ordine degli Stati membri da esaminare. Il questionario da inviare agli Stati prescelti viene redatto dalla presidenza del GDM, assistita dal Segretariato generale del Consiglio. Il gruppo di valutazione (composto da un massimo di tre esperti designati da ciascuno Stato membro), una volta ricevuta la risposta al questionario, si recherà nello Stato esaminato per incontrare le autorità politiche, amministrative, di polizia, doganali e giudiziarie di ciascuno Stato membro; il progetto di valutazione elaborato dal gruppo incaricato e completato da osservazioni dello Stato in questione sarà poi inviato ai membri del GDM.
L’intenzione di procedere alla lotta contro questo tipo di reati attraverso strumenti legislativi comunitari ha ricevuto notevole impulso con la predisposizione del Piano d’azione per la lotta contro la criminalità organizzata, adottato il 28 aprile 1997, e con l’azione comune relativa alla punibilità della partecipazione ad un’organizzazione criminale.
Il piano d’azione prevede trenta raccomandazioni che dovranno essere realizzate dagli Stati membri, dalla Commissione europea e da Europol (v.). Esse riguardano sia azioni preventive che repressive della criminalità, contemplando provvedimenti volti a stabilire strategie di cooperazione pratica fra forze di polizia, autorità giudiziarie e doganali degli Stati membri.
Una tappa importante nel coordinamento della lotta alla criminalità è rappresentata dall’azione comune n. 98/733/GAI, con la quale, per la prima volta a livello comunitario, viene fornita una definizione uniforme di organizzazione criminale, vale a dire una “associazione strutturata di più di due persone, che agisce in modo concertato allo scopo di commettere reati punibili con pene di almeno quattro anni di reclusione, reati che costituiscono un fine in sé ovvero un mezzo per ottenere profitti materiali e, se del caso, per influenzare indebitamente l’operato delle pubbliche autorità”.
L’azione comune invita, quindi, gli Stati membri ad introdurre nelle rispettive legislazioni nazionali la condotta di una persona che partecipa attivamente ad un’organizzazione criminale (a prescindere dal luogo in cui ha sede l’organizzazione e dalla commissione o meno materiale dei reati) e l’accordo fra due o più persone che agiscono in modo concertato per porre in essere un’attività criminale; in pratica tutti gli Stati dell’Unione vengono invitati a introdurre il reato di associazione di stampo mafioso, già previsto dal nostro codice penale all’articolo 416bis.
Il nuovo Titolo VI, contenente disposizioni sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (v.) introdotto dal Trattato di Amsterdam (v.), prevede l’obbligo di procedere a una più stretta cooperazione fra autorità doganali e forze di polizia degli Stati membri, sia direttamente che tramite Europol, allo scopo di contribuire in maniera più efficace a contrastare la criminalità in ogni sua forma.
Ciònonostante il nuovo Trattato non ha introdotto novità significative in tema di repressione della criminalità organizzata, poichè la materia continua ad essere regolata da meccanismi intergovernativi. Da questo punto di vista, però, un decisivo impulso potrà venire dalla piena operatività di Europol, il cui trattato istitutivo è entrato in vigore il 1° ottobre 1998.
Fra i programmi comunitari in materia di lotta contro il crimine organizzato è da ricordare il programma Falcone (v.), che prende il nome dal magistrato italiano ucciso dalla mafia, volto a favorire gli scambi e la formazione degli operatori del settore (giudici, procuratori, forze di polizia etc.).