Lotta contro il terrorismo

Lotta contro il terrorismo artt. 29-31 Trattato sull’Unione europea; Azione comune 15 ottobre 1996, n. 96/610/GAI

L’intervento della Comunità europea volto alla repressione del terrorismo si è reso necessario a partire dagli anni ’70, a seguito del dilagare degli episodi di violenza diretti alla realizzazione di obiettivi di natura politica in alcuni paesi europei.
Un primo tentativo di arginare il fenomeno si è avuto nel 1975 con la costituzione del gruppo Trevi (v.), composto dai Ministri degli Affari interni degli Stati membri, cui furono associati in un secondo tempo anche i Ministri della Giustizia. Uno dei tre sottogruppi nei quali era articolato il gruppo era difatti incaricato di stilare dei rapporti su questioni attinenti il terrorismo. Tuttavia la definizione della base giuridica necessaria all’adozione di provvedimenti incisivi nella lotta al terrorismo si è avuta soltanto con l’introduzione del terzo pilastro (v.) dell’Unione avvenuta ad opera del Trattato di Maastricht.
L’art. K1 del Trattato contemplava la cooperazione di polizia ai fini della prevenzione e della lotta al terrorismo fra le questioni di interesse comune per gli Stati membri.
In questi settori era previsto che il Consiglio potesse, su iniziativa di qualsiasi Stato, adottare posizioni comuni (v.) e azioni comuni (v.), nonché elaborare Convenzioni.
Il 23 novembre 1995 il Consiglio ha adottato la dichiarazione della Gomera, con la quale il terrorismo è stato condannato in qualità di crimine eccezionalmente grave, tale da insidiare i principi democratici e il rispetto dei diritti umani fondamentali.
A norma dell’art. K3 è stata poi adottata l’azione comune del 15 ottobre 1996 sull’istituzione e l’aggiornamento costante di un repertorio delle competenze e delle conoscenze specialistiche nel campo della lotta al terrorismo, al fine di agevolare la cooperazione fra i servizi nazionali degli Stati membri impegnati in questo settore.
Il compito di compilare e di aggiornare regolarmente il repertorio spetta allo Stato membro che esercita la Presidenza del Consiglio (v.), il quale provvederà a incaricare un apposito ufficio quale “responsabile del repertorio”.
I dati da inserire nella raccolta e i successivi aggiornamenti sono forniti dagli Stati membri; il responsabile del repertorio è tenuto a diffondere copie del prontuario ai servizi competenti degli Stati membri, i quali potranno rivolgersi al punto di contatto dello Stato che ha inserito i dati per un eventuale approfondimento.
Il responsabile del repertorio presenta inoltre ogni sei mesi una relazione al Consiglio sull’efficienza del sistema.
La cooperazione fra gli Stati membri nella lotta al terrorismo ha ricevuto un nuovo impulso con il Trattato di Amsterdam (v.). Le disposizioni del Trattato relative alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (v.), prevedono, infatti, l’obbligo giuridico da parte delle autorità giudiziarie e di polizia dei paesi membri di intensificare la reciproca collaborazione nel contrastare il terrorismo (art. 29 TUE).
Al fine di garantire un più elevato livello di sicurezza all’interno dell’Unione è altresì contemplata la cooperazione fra le forze di polizia e le autorità doganali degli Stati membri, sia direttamente che tramite Europol (v.).