LIFE

LIFE Regolamento CEE 21 maggio 1992, n. 1973/92; Regolamento CE 15 luglio 1996, n. 1404/96
[internet: www.europa.eu.int/comm/life/home.htm]

Programma comunitario avviato nel 1992 per favorire lo sviluppo della >politica dell’ambiente (v.) della Comunità e consentire la concreta applicazione delle disposizioni adottate in questo campo.
LIFE raccoglie l’eredità di alcuni interventi settoriali promossi precedentemente nel settore della tutela ambientale.
I primi contributi finanziari tesi ad incoraggiare l’intervento degli Stati membri in direzione della protezione della natura risalgono difatti alla fine degli anni ’70, quando il Parlamento europeo propose l’introduzione di un piccolo finanziamento per la realizzazione di azioni concrete in questo settore. Si trattò tuttavia di progetti piuttosto irrilevanti, per lo più di carattere preparatorio.
Soltanto con l’adozione del programma LIFE, varato con decisione 1973/92, furono riuniti in un quadro unitario gli strumenti già esistenti a salvaguardia dell’ambiente e fu esteso il sostegno della Comunità a nuovi settori.
La prima fase del programma (LIFE I) era valida per il periodo 1992-1995; la seconda fase (LIFE II) ha operato dal 1996 al 1999, mentre è attualmente in corso la procedura legislativa per la prosecuzione del programma per il periodo 2000-2004 (LIFE III), che dovrebbe contare su un bilancio di 613 milioni di euro.
Le principali aree di intervento individuate da LIFE sono:
— la promozione di azioni dirette alla conservazione della natura (LIFE-Natura), con particolare riferimento alla preservazione degli habitat naturali e alla difesa delle specie selvagge in via di estinzione della flora e della fauna. In questo ambito si è provveduto alla creazione della rete europea Natura 2000 (v.);
— il sostegno ad interventi miranti al completamento della legislazione comunitaria in materia di ambiente (LIFE-Ambiente). Ciò attraverso la dimostrazione e l’assistenza tecnica volte a promuovere lo sviluppo sostenibile (v.) e l’inserimento dell’ambiente nelle attività industriali, come pure a stimolare le autorità locali ad inserire considerazioni di ordine ambientale nei piani regionali;
— l’adozione di misure volte a favorire la creazione di strutture amministrative in grado di definire politiche e programmi d’azione ambientali in alcuni paesi del Baltico e del Mediterraneo, attraverso l’assistenza tecnica e la dimostrazione di azioni atte a promuovere lo sviluppo sostenibile (LIFE-Paesi terzi).
I progetti che intendono essere finanziati dal programma devono essere inviati alla Commissione; nel caso in cui coinvolgano più Stati membri sarà lo Stato membro in cui ha sede l’autorità di coordinamento del progetto ad inviare la proposta.