Libera prestazione di servizi

Libera prestazione di servizi artt. 49-55 Trattato CE

Possibilità garantita ai cittadini comunitari di prestare la propria attività in un altro Stato della Comunità alle stesse condizioni dei professionisti che vi risiedono, senza dover per questo stabilirsi nello Stato in cui la prestazione è fornita.
A differenza del diritto di stabilimento (v.) la libera prestazione di servizi non pone come condizione essenziale del suo esercizio la residenza permanente in un altro Stato membro. Come per il diritto di stabilimento, però, anche per la libera prestazione di servizi deve essere applicato il principio della parità del trattamento nazionale: sono, quindi, nulle, non solo le clausole di nazionalità, ma anche le clausole di residenza e di stabilimento, che operano una discriminazione verso soggetti, che risiedono in uno Stato diverso da quello nel quale effettuano la prestazione. È bene sottolineare che gli articoli 49 e 50 non impediscono ad uno Stato membro di disciplinare l’esercizio, nel proprio territorio, di un’attività non salariata, sottoponendolo eventualmente a determinate restrizioni e condizioni, ma queste devono trovare applicazione anche nei confronti dei cittadini dello Stato membro (vedi sentenza CGCE, Commissione c. Francia, del 26 febbraio 1991 in causa C-154/89).
Secondo il disposto dell’art. 50 del Trattato CE sono considerate come servizi le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone.
In particolare i servizi comprendono:
— attività di carattere industriale;
— attività di carattere commerciale;
— attività artigiane;
— attività delle libereprofessioni.
Gli artt. 45 e 46 del trattato CE stabiliscono due eccezioni:
— la prima esclude dalla liberalizzazione le attività che partecipino, sia pure occasionalmente, all’esercizio di pubblici poteri;
— la seconda prevede l’applicazione di disposizioni legislative, regolamentari, ed amministrative, che prevedono un regime particolare per i non residenti e che siano giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica.