Libera circolazione delle prestazioni sociali
Libera circolazione delle prestazioni sociali art. 42 Trattato CE; Regolamento CEE 14 giugno 1971, n. 1408/71; Direttiva 29 giugno 1998, n. 98/49/CE
Azione che attribuisce al lavoratore il diritto di ottenere il pagamento delle prestazioni sociali di cui benefica in qualunque Stato membro, nonché il diritto di ottenere il cd. cumulo dei periodi assicurativi maturati nei diversi Stati membri in cui è stato occupato.
Il principio, contenuto nell’art. 42 del Trattato CE ha trovato attuazione col regolamento n. 1408 del 1971, più volte modificato ed esteso, in virtù del reg. 1390/81, anche ai lavoratori non salariati ed ai loro familiari.
Il regolamento si occupa, in primo luogo, di applicare al settore della sicurezza sociale il principio del trattamento nazionale; in secondo luogo, viene determinata la legge applicabile, con preferenza generalmente accordata alla legge dello Stato d’occupazione.
Con l’adozione della direttiva n. 49 del 1998, relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano sul territorio comunitario, la libera circolazione delle prestazioni sociali viene estesa anche ai regimi pensionistici complementari.
Oltre alla possibilità di effettuare pagamenti transfrontalieri delle pensioni complementari, le disposizioni della direttiva assicurano che, qualora un lavoratore di uno Stato membro si distacchi per un determinato periodo in un altro Stato membro, i contributi al regime pensionistico complementare con sede nello Stato d’origine continuano ad essere versati da o per conto del lavoratore iscritto a questo regime. Il lavoratore distaccato e il suo datore di lavoro saranno pertanto esentati dall’obbligo di versare contributi ad un regime pensionistico complementare in un altro Stato membro.
Azione che attribuisce al lavoratore il diritto di ottenere il pagamento delle prestazioni sociali di cui benefica in qualunque Stato membro, nonché il diritto di ottenere il cd. cumulo dei periodi assicurativi maturati nei diversi Stati membri in cui è stato occupato.
Il principio, contenuto nell’art. 42 del Trattato CE ha trovato attuazione col regolamento n. 1408 del 1971, più volte modificato ed esteso, in virtù del reg. 1390/81, anche ai lavoratori non salariati ed ai loro familiari.
Il regolamento si occupa, in primo luogo, di applicare al settore della sicurezza sociale il principio del trattamento nazionale; in secondo luogo, viene determinata la legge applicabile, con preferenza generalmente accordata alla legge dello Stato d’occupazione.
Con l’adozione della direttiva n. 49 del 1998, relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano sul territorio comunitario, la libera circolazione delle prestazioni sociali viene estesa anche ai regimi pensionistici complementari.
Oltre alla possibilità di effettuare pagamenti transfrontalieri delle pensioni complementari, le disposizioni della direttiva assicurano che, qualora un lavoratore di uno Stato membro si distacchi per un determinato periodo in un altro Stato membro, i contributi al regime pensionistico complementare con sede nello Stato d’origine continuano ad essere versati da o per conto del lavoratore iscritto a questo regime. Il lavoratore distaccato e il suo datore di lavoro saranno pertanto esentati dall’obbligo di versare contributi ad un regime pensionistico complementare in un altro Stato membro.