Libera circolazione delle persone

Libera circolazione delle persone artt. 3, 14, 17-21 Trattato CE

Con questa espressione si fa riferimento al diritto attribuito ai cittadini degli Stati membri dell’Unione europea di circolare e soggiornare liberamente su tutto il territorio comunitario (v.), indipendentemente dall’esercizio di un’attività lavorativa.
Originariamente destinato dal Trattato di Roma (v.) ai soggetti economicamente attivi (v. Libera circolazione dei lavoratori) per la realizzazione del mercato interno (v.), questo diritto è stato successivamente esteso a tutti i cittadini dell’Unione. Il primo ampliamento della libertà di circolazione dei lavoratori è riconducibile alla risoluzione del 23 giugno 1981 con la quale venne istituito il passaporto europeo (v.). L’obiettivo era rafforzare nei cittadini degli Stati membri il sentimento di appartenenza ad una stessa Comunità e facilitarne la circolazione sul territorio comunitario. Progressi più significativi si sono avuti con tre direttive (v.) del 1990, recepite dall’ordinamento italiano con il D.Lgs. 26 novembre 1992, n. 470:
— la direttiva n. 90/364 relativa al diritto generico di soggiorno. In virtù di questo atto, gli Stati membri accordano il diritto di soggiorno ai cittadini comunitari che non beneficiano di questo diritto sulla base di altre disposizioni del Trattato istitutivo delle Comunità e dispongono il rilascio della carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro, valida per cinque anni e automaticamente rinnovabile;
— la direttiva n. 90/365 relativa al diritto di soggiorno dei lavoratori salariati e non salariati che hanno cessato la propria attività professionale, estendendo il diritto in questione anche ai pensionati;
— la direttiva n. 90/366 (successivamente sostituita dalla direttiva n. 93/96) relativa al diritto di soggiorno per gli studenti, cittadini di uno Stato membro. Il diritto di soggiorno, constatato mediante la carta di soggiorno, è limitato alla durata della formazione seguita o all’anno, se la durata della formazione è superiore a tale periodo: in tal caso la carta di soggiorno è rinnovabile annualmente.
La disponibilità di propri mezzi di sussistenza, tali da evitare oneri per lo Stato ospitante, è il requisito indispensabile per l’esercizio del diritto di soggiorno.
Strettamente collegato alla libera circolazione delle persone è la realizzazione di uno spazio senza frontiere, con l’abbattimento dei controlli tra gli Stati membri e l’aumento di quelli alle frontiere esterne (v.). L’accordo di maggiore rilevanza in questo ambito è quello siglato a Schengen (v. Convenzione di Schengen) il 14 giugno 1985 (successivamente integrato dalla Convenzione di applicazione del 19 giugno 1990), cui l’Italia ha aderito nel 1993 ed ha applicato dal 26 ottobre 1997. Il notevole progresso compiuto dall’accordo è stato però limitato dal fatto che non tutti gli Stati membri vi hanno aderito, creando in tal modo una frammentazione dello spazio di libera circolazione.
Importanti innovazioni nell’ambito della libera circolazione delle persone sono state introdotte dal Trattato di Maastricht (v.), che ha attribuito a tutti i cittadini degli Stati membri la cittadinanza europea (v.), che ha come corollari: il diritto per i cittadini degli Stati membri di circolare e di soggiornare liberamente, fatta salva la competenza esclusiva di ciascuno Stato a definire quali siano i soggetti che possono avere la propria nazionalità; il diritto di voto ed eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato; il diritto di usufruire della tutela diplomatica e consolare dello Stato terzo, al pari dei cittadini di quest’ultimo, qualora su tale territorio lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato; il diritto di presentare petizioni (v.) al Parlamento e denunce al mediatore europeo (v.).
Il Trattato prevede anche disposizioni per i cittadini dei paesi terzi, attribuendo alla Comunità una competenza specifica in materia di visti (v.) e introducendo la cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni (v. CGAI). Quest’ultima può condurre all’adozione di misure in materia di attraversamento delle frontiere esterne, di politica dell’immigrazione (v.), di lotta contro il terrorismo (v.), stabilendo in tal modo un parallelismo tra la creazione di uno spazio di libertà interno ed il rafforzamento delle politiche comunitarie verso l’esterno del territorio comunitario.
Con il Trattato di Amsterdam (v.) molte delle materie prima disciplinate dalle procedure intergovernative nell’ambito della cooperazione in materia di giustizia e affari interni sono state comunitarizzate (v. Comunitarizzazione) con l’introduzione di un nuovo titolo nel Trattato CE in materia di “Visti, asilo, immigrazione ed altre politiche connesse alla libera circolazione delle persone”. Inoltre, in virtù della progressiva convergenza degli obiettivi di Schengen con quelli dell’Unione europea, e al fine di rimuovere gli ostacoli derivanti dall’esistenza di due sistemi distinti, le disposizioni del nuovo trattato hanno previsto la comunitarizzazione dell’acquis di Schengen (v.). Tentativi in proposito erano già stati effettuati negli anni precedenti ma diversi Stati membri si erano tenacemente opposti, in primis la Gran Bretagna, che, temendo un afflusso incontrollato di cittadini extracomunitari sul proprio territorio, non solo non aveva aderito alla Convenzione ma si è anche opposta alla diretta applicabilità dell’art. 14 del Trattato CE relativo alla libera circolazione delle persone. La comunitarizzazione della Convenzione ad opera del Trattato di Amsterdam ha, dunque, dovuto tener conto delle posizioni della Gran Bretagna e dell’Irlanda: l’art. 4 del protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen ha pertanto previsto che questi due Stati possano non applicare le disposizioni dell’accordo.