Libera circolazione delle merci

Libera circolazione delle merci artt. 23-31 Trattato CE; Regolamento CEE 12 ottobre 1992, n. 2193/92

Gli articoli 23-31 del Trattato CE disciplinano la libera circolazione delle merci, sulla premessa che la Comunità è fondata sopra un’unione doganale (v.). L’attuazione dell’unione doganale è avvenuta progressivamente, con la soppressione non solo delle barriere fisiche, tecniche e fiscali, ma anche e soprattutto degli ostacoli tariffari e non tariffari.
L’abolizione degli ostacoli tariffari si riferisce ai dazi doganali (v.) ed alle tasse di effetto equivalente (v.) ed è avvenuta il 1° luglio 1968. Per ostacoli non tariffari si intendono, invece, le restrizioni quantitative (v.) all’importazione e all’esportazione e le >misure di effetto equivalente (v.). La differenza tra i due tipi di ostacoli sta non solo nella diversa natura dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente rispetto alle restrizioni, ma anche nella diversa disciplina cui sono sottoposti. Queste ultime, infatti, godono della deroga prevista dall’articolo 30 del Trattato CE, mentre l’articolo 23 pone a carico dei dazi e delle tasse di effetto equivalente un divieto di carattere assoluto. Ciononostante, sia per le tasse, che per le misure di effetto equivalente, la Corte di Giustizia ha compiuto un notevole lavoro per ampliare il più possibile la nozione e farvi rientrare anche quegli oneri o pratiche che solo apparentemente non erano discriminanti. Va aggiunto, inoltre, che l’articolo 90 del Trattato CE fa divieto agli Stati membri di applicare, direttamente o indirettamente, imposizioni interne discriminatorie o protezionistiche rispetto ai prodotti nazionali.
Per quanto riguarda le barriere doganali, invece, dal 1° gennaio 1993 non esistono più impedimenti al transito da uno Stato all’altro di merci: sono in tal modo scomparsi tutti i controlli e le formalità doganali.
L’attraversamento di una frontiera interna, pertanto, non è più un evento che dà necessariamente luogo ad un controllo delle merci in transito: ciò non vuol dire che lo Stato non potrà più effettuare controlli sui beni viaggianti sul suo territorio, ma più semplicemente implica un controllo non più sistematico alle frontiere ed attuato secondo procedure non discriminatorie riguardo all’origine e al modo di trasporto delle merci.
L’intera materia è ora disciplinata dal regolamento n. 2913 del 12 ottobre 1992, il Codice doganale comunitario (v.), che ha raccolto e armonizzato l’intera normativa relativa al transito delle merci in ambito comunitario e ricomprende gli scambi tra paesi membri attraverso paesi terzi e gli scambi con paesi terzi.
Quando lo scambio di merci tra paesi comunitari comporta, per motivi di trasporto, l’attraversamento di un paese terzo, è necessario porre in essere (tanto al momento dell’uscita dalla Comunità, quanto al momento del reingresso in essa) un’operazione doganale, sia al fine di provare lo status comunitario della merce al momento dei reingresso nel territorio della Comunità, sia a garanzia che la merce stessa non venga immessa in consumo nello Stato attraversato.
Le modalità di effettuazione di tale operazione doganale variano a seconda che il paese terzo attraversato aderisca o meno all’EFTA (v.).
Riguardo le merci esportate o importate da paesi terzi, la realizzazione del mercato interno ha imposto necessariamente un regime uniforme.
Per ciò che concerne le esportazioni verso paesi terzi possono verificarsi due ipotesi:
a) le formalità di esportazione saranno espletate in un ufficio di frontiera della Comunità e l’inoltro delle merci dallo Stato membro di esportazione fino all’ufficio di frontiera dovrà avvenire senza alcuna formalità;
b) le formalità di esportazione avranno luogo in un ufficio doganale situato all’interno della Comunità e l’inoltro delle merci fino all’ufficio doganale della frontiera comunitaria sarà effettuato senza alcun controllo alle frontiere interne. Nell’ufficio doganale di frontiera dovrà comunque essere presentato un esemplare della bolletta di esportazione per consentire di attestare l’uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità.
Relativamente alle importazioni di merci da paesi terzi saranno possibili tre soluzioni:
a) le formalità di importazione definitiva saranno espletate nel primo ufficio doganale di ingresso nella Comunità e le merci potranno, quindi, circolare nel territorio comunitario senza alcuna forma di controllo;
b) nel primo ufficio di ingresso nella Comunità le merci saranno immesse soltanto in libera pratica (v.) mediante il pagamento dei dazi doganali e circoleranno vincolate al regime di transito comunitario (v.) interno fino al luogo di immissione in consumo, presso la cui dogana saranno versate le imposte interne;
c) si potrà procedere, contestualmente, alla immissione in libera pratica ed alla immissione in consumo presso la dogana interna, nella cui competenza territoriale è compreso il luogo di destinazione finale delle merci. In tale ipotesi le merci circoleranno nell’ambito del mercato unico e fino al luogo di immissione in consumo vincolate al regime di transito comunitario esterno, e presso la dogana interna saranno corrisposti sia i dazi doganali che le imposte interne.