Leggibilità dei trattati
Leggibilità dei trattati
Le disposizioni che regolano i meccanismi istituzionali di tutto l’assetto comunitario sono contenute in una serie di atti che nel corso degli anni hanno subito diverse modifiche, aggiunte e integrazioni. Agli originari trattati istitutivi delle tre Comunità del 1951 e del 1957 si sono aggiunti in seguito numerosi altri trattati, che contenevano sia disposizioni modificative di quelli originari che disposizioni del tutto autonome; è il caso, per citare solo quello più eclatante, del Trattato di Maastricht (v.), che oltre a disciplinare in modo autonomo i meccanismi istituzionali dell’Unione europea, della CGAI (v.) e della PESC (v.), introduce rilevanti modifiche agli originari trattati istitutivi, ingenerando una notevole confusione nella lettura e interpretazione di quelle che dovrebbero essere le “Carte costituzionali” della costruzione europea.
Questa difficoltà di lettura dei trattati comunitari, che contrasta con la volontà delle istituzioni comunitarie di procedere ad una semplificazione del diritto comunitario derivato (v.), ha portato a diverse proposte di dare maggiore leggibilità agli atti fondamentali delle Comunità attraverso la redazione di una vera e propria Costituzione europea (v. Carta europea).
Il tema è entrato a far parte anche del dibattito istituzionale in occasione della Conferenza intergovernativa (v. CIG) del 1996 sulla revisione del Trattato di Maastricht. In quell’occasione la Commissione, nella sua relazione per il gruppo di riflessione, ha avanzato alcune proposte per rendere più accessibile i trattati all’opinione pubblica. Essa ha evidenziato la necessità di snellire il testo normativo eliminando le disposizioni ormai superate (v. Semplificazione e codificazione dei trattati), di ridurre i procedimenti decisionali rendendo meno complicati i rimanenti e, infine, di sostituire gli attuali trattati con un unico testo di più agevole lettura e comprensione (v. Consolidamento dei trattati).
I risultati della Conferenza intergovernativa su questo punto sono stati, però, estremamente deludenti. Gli enormi problemi di ordine giuridico che avrebbe comportato la redazione di una versione unica dei trattati comunitari ha indotto la Conferenza ad abbandonare il progetto, almeno per ciò che concerne la redazione di un testo ufficiale, ripromettendosi di proseguire nell’opera attraverso l’elaborazione di documenti ufficiosi. Ciononostante alcuni progressi nella direzione di una semplificazione dei trattati sono stati compiuti. Infatti la Conferenza ha provveduto:
— ad eliminare dai trattati originari diverse disposizioni ormai del tutto obsolete, come quelle riguardanti tutta la disciplina da rispettare per la realizzazione dell’unione doganale (ormai definitivamente acquisita già dal 1968);
— ad abrogare alcuni atti che avevano modificato i trattati istitutivi, facendo confluire le disposizioni ancora attuali nell’ambito dei trattati originari, come ad esempio il Trattato sulla fusione degli esecutivi (v.);
— ad adottare una nuova numerazione degli articoli del Trattato CE e del Trattato sull’Unione europea, secondo un’apposita tabella di corrispondenza (v.) allegata al Trattato di Amsterdam.
Le disposizioni che regolano i meccanismi istituzionali di tutto l’assetto comunitario sono contenute in una serie di atti che nel corso degli anni hanno subito diverse modifiche, aggiunte e integrazioni. Agli originari trattati istitutivi delle tre Comunità del 1951 e del 1957 si sono aggiunti in seguito numerosi altri trattati, che contenevano sia disposizioni modificative di quelli originari che disposizioni del tutto autonome; è il caso, per citare solo quello più eclatante, del Trattato di Maastricht (v.), che oltre a disciplinare in modo autonomo i meccanismi istituzionali dell’Unione europea, della CGAI (v.) e della PESC (v.), introduce rilevanti modifiche agli originari trattati istitutivi, ingenerando una notevole confusione nella lettura e interpretazione di quelle che dovrebbero essere le “Carte costituzionali” della costruzione europea.
Questa difficoltà di lettura dei trattati comunitari, che contrasta con la volontà delle istituzioni comunitarie di procedere ad una semplificazione del diritto comunitario derivato (v.), ha portato a diverse proposte di dare maggiore leggibilità agli atti fondamentali delle Comunità attraverso la redazione di una vera e propria Costituzione europea (v. Carta europea).
Il tema è entrato a far parte anche del dibattito istituzionale in occasione della Conferenza intergovernativa (v. CIG) del 1996 sulla revisione del Trattato di Maastricht. In quell’occasione la Commissione, nella sua relazione per il gruppo di riflessione, ha avanzato alcune proposte per rendere più accessibile i trattati all’opinione pubblica. Essa ha evidenziato la necessità di snellire il testo normativo eliminando le disposizioni ormai superate (v. Semplificazione e codificazione dei trattati), di ridurre i procedimenti decisionali rendendo meno complicati i rimanenti e, infine, di sostituire gli attuali trattati con un unico testo di più agevole lettura e comprensione (v. Consolidamento dei trattati).
I risultati della Conferenza intergovernativa su questo punto sono stati, però, estremamente deludenti. Gli enormi problemi di ordine giuridico che avrebbe comportato la redazione di una versione unica dei trattati comunitari ha indotto la Conferenza ad abbandonare il progetto, almeno per ciò che concerne la redazione di un testo ufficiale, ripromettendosi di proseguire nell’opera attraverso l’elaborazione di documenti ufficiosi. Ciononostante alcuni progressi nella direzione di una semplificazione dei trattati sono stati compiuti. Infatti la Conferenza ha provveduto:
— ad eliminare dai trattati originari diverse disposizioni ormai del tutto obsolete, come quelle riguardanti tutta la disciplina da rispettare per la realizzazione dell’unione doganale (ormai definitivamente acquisita già dal 1968);
— ad abrogare alcuni atti che avevano modificato i trattati istitutivi, facendo confluire le disposizioni ancora attuali nell’ambito dei trattati originari, come ad esempio il Trattato sulla fusione degli esecutivi (v.);
— ad adottare una nuova numerazione degli articoli del Trattato CE e del Trattato sull’Unione europea, secondo un’apposita tabella di corrispondenza (v.) allegata al Trattato di Amsterdam.