Legge La Pergola
Legge La Pergola L. 9 marzo 1989, n. 86
È così denominata la L. 9 marzo 1989, n. 86, contenente “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari”, comunemente nota con il nome dell’allora Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie che presentò il disegno di legge.
Questo atto normativo si rese necessario per accelerare le procedure di esecuzione, da parte dell’Italia, degli obblighi derivanti dalla sua partecipazione alla Comunità, in particolare delle numerose direttive (v.) emanate in vista della realizzazione del mercato interno (v.).
In precedenza, infatti, il Parlamento italiano si era servito esclusivamente dello strumento della legge-delega; ma l’eccessiva lentezza di questa misura di esecuzione aveva fatto accumulare un grave ritardo allo Stato italiano nell’adeguamento dell’ordinamento interno a quello comunitario e l’aveva esposto a diverse condanne della Corte di Giustizia.
Un primo tentativo effettuato dal Governo italiano per risolvere il problema, si è avuto con l’approvazione della legge Fabbri del 16 luglio 1987, n. 183; ma gli strumenti previsti da tale legge non hanno impedito l’accumularsi di ulteriori inadempienze.
Con la successiva legge La Pergola è stata prevista l’applicazione di nuove norme in ordine alle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari.
È stata infatti abbandonata la pratica della delega al Governo per l’esecuzione degli obblighi comunitari, stabilendo che tutta la normativa comunitaria da recepire venga esaminata previamente dalle Camere, assolvendo in tal modo ad un duplice compito:
— garantire il periodico adeguamento dell’ordinamento nazionale all’ordinamento comunitario;
— garantire lo svolgimento di un vero e proprio dibattito politico effettuato nella sede più idonea, ovvero il Parlamento, sia in ordine alle tematiche comunitarie sia sulla scelta razionale dei mezzi atti all’adeguamento della legislazione nazionale.
La legge La Pergola istituisce, pertanto, per il Governo l’obbligo di presentazione al Parlamento della legge comunitaria (v.) entro il 31 gennaio di ogni anno.
Il Governo, inoltre, presenta alle Camere, in allegato al disegno di legge comunitaria, un elenco delle direttive per l’attuazione delle quali chiede l’autorizzazione citata. Ha altresì il compito di presentare alle Camere una relazione semestrale circa la partecipazione dell’Italia al processo normativo comunitario, in cui sono esposti i principi e le linee caratterizzanti della politica italiana nei confronti degli atti normativi comunitari.
La L. 86/89, prevede altresì una corretta ripartizione delle competenze delle regioni, e delle province autonome, in ordine alle direttive comunitarie, alla legge comunitaria ed alla funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative di queste ultime.
È così denominata la L. 9 marzo 1989, n. 86, contenente “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari”, comunemente nota con il nome dell’allora Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie che presentò il disegno di legge.
Questo atto normativo si rese necessario per accelerare le procedure di esecuzione, da parte dell’Italia, degli obblighi derivanti dalla sua partecipazione alla Comunità, in particolare delle numerose direttive (v.) emanate in vista della realizzazione del mercato interno (v.).
In precedenza, infatti, il Parlamento italiano si era servito esclusivamente dello strumento della legge-delega; ma l’eccessiva lentezza di questa misura di esecuzione aveva fatto accumulare un grave ritardo allo Stato italiano nell’adeguamento dell’ordinamento interno a quello comunitario e l’aveva esposto a diverse condanne della Corte di Giustizia.
Un primo tentativo effettuato dal Governo italiano per risolvere il problema, si è avuto con l’approvazione della legge Fabbri del 16 luglio 1987, n. 183; ma gli strumenti previsti da tale legge non hanno impedito l’accumularsi di ulteriori inadempienze.
Con la successiva legge La Pergola è stata prevista l’applicazione di nuove norme in ordine alle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari.
È stata infatti abbandonata la pratica della delega al Governo per l’esecuzione degli obblighi comunitari, stabilendo che tutta la normativa comunitaria da recepire venga esaminata previamente dalle Camere, assolvendo in tal modo ad un duplice compito:
— garantire il periodico adeguamento dell’ordinamento nazionale all’ordinamento comunitario;
— garantire lo svolgimento di un vero e proprio dibattito politico effettuato nella sede più idonea, ovvero il Parlamento, sia in ordine alle tematiche comunitarie sia sulla scelta razionale dei mezzi atti all’adeguamento della legislazione nazionale.
La legge La Pergola istituisce, pertanto, per il Governo l’obbligo di presentazione al Parlamento della legge comunitaria (v.) entro il 31 gennaio di ogni anno.
Il Governo, inoltre, presenta alle Camere, in allegato al disegno di legge comunitaria, un elenco delle direttive per l’attuazione delle quali chiede l’autorizzazione citata. Ha altresì il compito di presentare alle Camere una relazione semestrale circa la partecipazione dell’Italia al processo normativo comunitario, in cui sono esposti i principi e le linee caratterizzanti della politica italiana nei confronti degli atti normativi comunitari.
La L. 86/89, prevede altresì una corretta ripartizione delle competenze delle regioni, e delle province autonome, in ordine alle direttive comunitarie, alla legge comunitaria ed alla funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative di queste ultime.