Legge comunitaria

Legge comunitaria artt. 2-5 L. 9 marzo 1989, n. 86

Si tratta di un provvedimento normativo con il quale vengono disciplinate le modalità di attuazione della normativa comunitaria nell’ordinamento italiano. La sua emanazione è stata disposta dall’art. 2 della L. 86/89, meglio nota come legge La Pergola (v.).
I ritardi accumulati dal nostro ordinamento nel recepimento delle direttive (v.) e delle decisioni (v.) con lo strumento della delega legislativa, ha portato a gravi inadempienze dello Stato italiano nei confronti della Comunità e alle conseguenti condanne della Corte di Giustizia.
Per accelerare il processo di adeguamento alla normativa comunitaria, la L. 86/89 ha previsto che entro il 31 gennaio di ogni anno (termine originariamente fissato al 31 marzo) il governo presenti un disegno di legge recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee”.
Tale legge consente di dare attuazione nel nostro ordinamento alle disposizioni comunitarie attraverso:
— la normazione diretta. In questo caso si abrogano o si modificano norme interne in contrasto con quelle comunitarie direttamente attraverso la legge comunitaria. Questo metodo è utilizzato soprattutto per il recepimento di disposizioni di non rilevante complessità;
— la delega al Governo. In questa ipotesi, dopo aver ricevuto le necessarie autorizzazioni, l’esecutivo emana disposizioni di attuazione delle direttive comunitarie e delle raccomandazioni CECA (v.) tramite decreto, regolamento o altro atto amministrativo, a seconda della materia oggetto della norma comunitaria.
Tutte le direttive contenute nelle leggi comunitarie sono ripartite in diversi allegati in base al tipo di provvedimento utilizzato per la loro adozione:
— in un primo allegato sono contenute le direttive da attuare con delega legislativa;
— in un secondo allegato sono contenute le direttive da attuare con delega legislativa previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia;
— in un terzo allegato sono contenute le direttive da attuare in via regolamentare;
— in un quarto allegato sono contenute le direttive da attuare in via regolamentare previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia;
— in un quinto allegato sono contenute le direttive da attuare in via amministrativa.
È prevista la presentazione al Parlamento da parte del Governo di una relazione semestrale, nella quale viene esaminato lo stato di conformità dell’ordinamento interno a quello comunitario e le eventuali procedure di infrazione.

Le leggi comunitarie


L. 29 dicembre 1990, n. 428 - Comunitaria 1990

L. 19 febbraio 1992, n. 142 - Comunitaria 1991

L. 19 dicembre 1992, n. 489 - Mini-Comunitaria 1992 (1)

L. 22 febbraio 1994, n. 146 - Comunitaria 1993

L.  6 febbraio 1996, n.  52 - Comunitaria 1994

L. 24 aprile 1998, n. 128 - Comunitaria 1995/1997

L.  5 febbraio 1999, n.  25 - Comunitaria 1998

L. 21 dicembre 1999, n. 526 - Comunitaria 1999

(1) Promulgata per l’attuazione delle direttive più urgenti poiché l’iter della legge comunitaria per l’anno 1992 (divenuta poi Comunitaria 1993) procedeva a rilento.