IVA

IVA [Imposta sul Valore Aggiunto] Direttiva 11 aprile 1967, n.67/227/CEE; Direttiva 11 aprile 1967, n. 67/228/CEE; Direttiva 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE; Direttiva 6 dicembre 1979, n. 79/1072/CEE

L’IVA è un’imposta prelevata dallo Stato sul valore aggiunto di un bene o servizio, cioè sulla differenza tra il valore di un prodotto e il valore delle materie prime impiegate nella sua produzione.
L’ammontare dell’imposta è poi aggiunto al prezzo di vendita e pagato dall’acquirente: generalmente è calcolata in percentuale sul prezzo di vendita e varia secondo le diverse categorie di prodotti.
All’atto della redazione dei Trattati di Roma (v.), conformemente a quanto stabilito in sede di accordi GATT (v.), venne adottato il principio della tassazione nel paese di destinazione (v.) quale criterio base dell’imposizione che gli Stati membri avrebbero dovuto adottare per le merci in transito nel territorio comunitario (v.).
Si compiva, così, il primo passo verso l’armonizzazione fiscale (v.) accantonando, per il momento, il principio della tassazione nel paese di origine (v.) che, sebbene avrebbe reso inutile la conservazione delle frontiere fiscali realizzando uno “spazio senza frontiere”, si riteneva inattuabile in tempi brevi.
Il sistema comune IVA trova il suo fondamento in due direttive (v.) del 1967:
— la direttiva 67/227/CEE (prima direttiva). Essa prevede la sostituzione, entro il 1° gennaio 1972, dei sistemi nazionali di imposta sulla cifra d’affari con un sistema comune IVA basato sul principio della neutralità: i beni e i servizi simili devono essere soggetti allo stesso carico fiscale in ogni Stato membro, senza considerare la lunghezza del circuito produttivo o distributivo;
— la direttiva 67/228/CEE (seconda direttiva). In essa vengono definite la struttura e le modalità di attuazione del sistema comune IVA.
Numerose modifiche sono state apportate a questi primi due atti. Le più significative sono:
— la direttiva 77/338/CEE (sesta direttiva). Il testo prevede, nell’ambito del sistema comune IVA, una base imponibile uniforme in vista dell’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulle cifre d’affari. La necessità di questa uniformità era dettata dall’attuazione della decisione (v.) del Consiglio del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi degli Stati membri con risorse proprie (v.) della Comunità, risorse che dovevano provenire dall’ IVA e che quindi doveva avere una base imponibile uniforme per tutti gli Stati membri. La direttiva stabilisce che sono soggette ad IVA le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a titolo oneroso effettuate all’interno di uno Stato membro da soggetti passivi (produttori, commercianti e prestatore di servizi) e le importazioni di beni. Durante il regime transitorio (dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1996) che sopprime i controlli fiscali alle frontiere intracomunitarie, l’aliquota IVA non deve essere inferiore al 15% (fino al 31 dicembre 1998); gli Stati membri possono applicare una o due aliquote ridotte, non inferiori al 5 % per prodotti e servizi di carattere sociale e culturale; possono essere mantenute aliquote ridotte (inferiori al 5%) mentre sono soppresse quelle maggiorate. Al termine del periodo transitorio entrerà in vigore il regime definitivo basato sul principio di imposizione all’origine;
— la direttiva 79/1072/CEE (ottava direttiva). Essa prevede le modalità d’applicazione del rimborso dell’ IVA ai soggetti passivi non residenti all’interno del paese, ma in un altro Stato membro.
Dal 1979 ad oggi sono state ancora emanate numerose direttive contenenti deroghe al regime transitorio; quest’ultimo è attualmente in vigore, non rispettando così la data del 1996 per l’introduzione del regime definitivo.