Investitura della Commissione

Investitura della Commissione art. 214 Trattato CE

Procedura di nomina della Commissione delle Comunità europee (v.) introdotta dal Trattato di Maastricht e successivamente modificata dal Trattato di Amsterdam.
Essa si articola in varie fasi:
— i governi degli Stati membri designano, di comune accordo, la persona che intendono nominare Presidente della Commissione; la nomina è approvata dal Parlamento europeo;
— i governi procedono poi alla designazione degli altri membri della Commissione, di comune accordo con il Presidente designato;
— il Parlamento europeo è chiamato ad esprimere un voto di approvazione sul collegio così formato: dopodiché avrà luogo la nomina della Commissione nel suo complesso da parte dei governi, che agiscono di comune accordo.
La procedura appena esposta si differenzia da quella precedente che non prevedeva alcun intervento del Parlamento Europeo.
Questa doppia investitura della Commissione (v.) rende più efficace lo strumento della mozione di censura (v.) che l’assemblea parlamentare è legittimata ad adottare nei suoi confronti. In tal modo, infatti, il Parlamento non rischia più di vedersi riproposto un collegio nei cui confronti non nutre alcuna fiducia, come poteva avvenire in passato.