Iniziativa legislativa
Iniziativa legislativa artt. 250-253 Trattato CE
Potere di proporre l’adozione di atti giuridici; secondo quanto previsto dai trattati l’iniziativa legislativa spetta alla Commissione delle Comunità europee (v.).
A norma dell’art. 253 le proposte della Commissione devono contenere la motivazione (v. Motivazione degli atti comunitari) nonché menzionare tutti i pareri (v.) obbligatori o facoltativi richiesti per l’adozione di un atto in quel determinato settore. Alla proposta è data ampia pubblicità attraverso la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee (v. GUCE).
La proposta della Commissione viene sottoposta, assieme ad una relazione introduttiva, all’approvazione del Consiglio. Quest’ultimo accerta innanzitutto la necessità di sottoporre la proposta all’esame di altre istituzioni comunitarie. La proposta della Commissione, eventualmente modificata dai pareri delle istituzioni intervenute, viene discussa dal gruppo di lavoro di esperti e dal COREPER (v.). Infine, se il Consiglio concorda pienamente con la Commissione l’atto è adottato con le modalità previste dal trattato.
Nel caso in cui intende respingerla ed elaborare un testo ex novo (non tenendo conto delle osservazioni della Commissione) o intende apportarvi delle modifiche deve necessariamente adottare l’atto all’unanimità (v.).
La Commissione può modificare la propria proposta in qualunque momento, purché il Consiglio non abbia ancora deliberato.
Da quanto detto risulta evidente che l’iniziativa della Commissione assume una diversa valenza a seconda che il trattato prevede che l’atto sia adottato all’unanimità o a maggioranza.
Nel primo caso, infatti, la proposta è parzialmente vincolante per il Consiglio: se questi l’adotta senza modificarla potrà votare a maggioranza semplice (v.) o a maggioranza qualificata (v.) mentre in caso contrario dovrà giungersi ad un accordo tra tutti i membri (v. Unanimità). Se l’atto dev’essere adottato comunque all’unanimità è indifferente per il Consiglio modificarlo o meno.
Alle sedute del Consiglio partecipa anche un membro (talvolta anche più di uno) della Commissione, che può in alcuni casi (su richiesta del Consiglio) procedere a modifiche della proposta. Nella prassi comunitaria, infatti, la Commissione non solo elabora il progetto di atto normativo, ma accompagna spesso tale disegno con una serie di possibili modifiche che ritiene accettabili.
Il rappresentante della Commissione in Consiglio è quindi al corrente dei propri margini di manovra e può, anche in sede di riunione del Consiglio, modificare la proposta originaria: in questo modo si evita di dover giungere ad una votazione all’unanimità poiché l’atto è stato formalmente emendato dalla Commissione e non dal Consiglio.
La Commissione può, in qualunque momento, ritirare la propria proposta, impedendo di fatto la delibera del Consiglio, che non può deliberare (salvo rare eccezioni) senza una proposta della Commissione.
Il Trattato di Maastricht ha attribuito al Parlamento europeo un cd. potere di >iniziativa dell’iniziativa (v.), vale a dire la facoltà di richiedere alla Commissione la presentazione di proposte legislative.
Potere di proporre l’adozione di atti giuridici; secondo quanto previsto dai trattati l’iniziativa legislativa spetta alla Commissione delle Comunità europee (v.).
A norma dell’art. 253 le proposte della Commissione devono contenere la motivazione (v. Motivazione degli atti comunitari) nonché menzionare tutti i pareri (v.) obbligatori o facoltativi richiesti per l’adozione di un atto in quel determinato settore. Alla proposta è data ampia pubblicità attraverso la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee (v. GUCE).
La proposta della Commissione viene sottoposta, assieme ad una relazione introduttiva, all’approvazione del Consiglio. Quest’ultimo accerta innanzitutto la necessità di sottoporre la proposta all’esame di altre istituzioni comunitarie. La proposta della Commissione, eventualmente modificata dai pareri delle istituzioni intervenute, viene discussa dal gruppo di lavoro di esperti e dal COREPER (v.). Infine, se il Consiglio concorda pienamente con la Commissione l’atto è adottato con le modalità previste dal trattato.
Nel caso in cui intende respingerla ed elaborare un testo ex novo (non tenendo conto delle osservazioni della Commissione) o intende apportarvi delle modifiche deve necessariamente adottare l’atto all’unanimità (v.).
La Commissione può modificare la propria proposta in qualunque momento, purché il Consiglio non abbia ancora deliberato.
Da quanto detto risulta evidente che l’iniziativa della Commissione assume una diversa valenza a seconda che il trattato prevede che l’atto sia adottato all’unanimità o a maggioranza.
Nel primo caso, infatti, la proposta è parzialmente vincolante per il Consiglio: se questi l’adotta senza modificarla potrà votare a maggioranza semplice (v.) o a maggioranza qualificata (v.) mentre in caso contrario dovrà giungersi ad un accordo tra tutti i membri (v. Unanimità). Se l’atto dev’essere adottato comunque all’unanimità è indifferente per il Consiglio modificarlo o meno.
Alle sedute del Consiglio partecipa anche un membro (talvolta anche più di uno) della Commissione, che può in alcuni casi (su richiesta del Consiglio) procedere a modifiche della proposta. Nella prassi comunitaria, infatti, la Commissione non solo elabora il progetto di atto normativo, ma accompagna spesso tale disegno con una serie di possibili modifiche che ritiene accettabili.
Il rappresentante della Commissione in Consiglio è quindi al corrente dei propri margini di manovra e può, anche in sede di riunione del Consiglio, modificare la proposta originaria: in questo modo si evita di dover giungere ad una votazione all’unanimità poiché l’atto è stato formalmente emendato dalla Commissione e non dal Consiglio.
La Commissione può, in qualunque momento, ritirare la propria proposta, impedendo di fatto la delibera del Consiglio, che non può deliberare (salvo rare eccezioni) senza una proposta della Commissione.
Il Trattato di Maastricht ha attribuito al Parlamento europeo un cd. potere di >iniziativa dell’iniziativa (v.), vale a dire la facoltà di richiedere alla Commissione la presentazione di proposte legislative.