Incoterms
Incoterms
Raccolta di regole ed usi uniformi, effettuata dalla Camera di Commercio internazionale nel 1936 e periodicamente aggiornata allo scopo di favorire l’interpretazione delle clausole di frequente uso nel commercio internazionale.
Hanno mero carattere interpretativo (non deontologico) e per il loro costante, progressivo e generale affermarsi sono applicabili anche senza richiamo delle parti. Attraverso il ricorso ad essi gli operatori di import-export mirano ad evitare gli inconvenienti che nella pratica possono verificarsi a causa del differente significato attribuito agli usi commerciali nei diversi paesi.
Gli attuali incoterms sono stati adottati il 1° luglio 1990 e rivisti nel 1999; i nuovi incoterms, utilizzabili dal 1° gennaio 2000, contengono nuove disposizioni che impongono di indicare nei contratti il posto o il luogo di destinazione. Essi consistono in 13 clausole, ripartite in 4 gruppi: E, F, C e D.
Del gruppo E fa parte la sola clausola in base alla quale la merce è messa a disposizione dell’acquirente nella fabbrica del venditore.
Del gruppo F fanno parte le clausole che si riferiscono alla consegna della merce al vettore scelto dal compratore.
Del gruppo C fanno parte le clausole che si riferiscono ai costi addizionali e ai rischi inerenti al trasporto della merce, in modo da esonerarne il venditore.
Del gruppo D fanno parte le clausole che imputano al venditore le spese relative ai rischi e ai costi addizionali concernenti il trasporto della merce.
Raccolta di regole ed usi uniformi, effettuata dalla Camera di Commercio internazionale nel 1936 e periodicamente aggiornata allo scopo di favorire l’interpretazione delle clausole di frequente uso nel commercio internazionale.
Hanno mero carattere interpretativo (non deontologico) e per il loro costante, progressivo e generale affermarsi sono applicabili anche senza richiamo delle parti. Attraverso il ricorso ad essi gli operatori di import-export mirano ad evitare gli inconvenienti che nella pratica possono verificarsi a causa del differente significato attribuito agli usi commerciali nei diversi paesi.
Gli attuali incoterms sono stati adottati il 1° luglio 1990 e rivisti nel 1999; i nuovi incoterms, utilizzabili dal 1° gennaio 2000, contengono nuove disposizioni che impongono di indicare nei contratti il posto o il luogo di destinazione. Essi consistono in 13 clausole, ripartite in 4 gruppi: E, F, C e D.
Del gruppo E fa parte la sola clausola in base alla quale la merce è messa a disposizione dell’acquirente nella fabbrica del venditore.
Del gruppo F fanno parte le clausole che si riferiscono alla consegna della merce al vettore scelto dal compratore.
Del gruppo C fanno parte le clausole che si riferiscono ai costi addizionali e ai rischi inerenti al trasporto della merce, in modo da esonerarne il venditore.
Del gruppo D fanno parte le clausole che imputano al venditore le spese relative ai rischi e ai costi addizionali concernenti il trasporto della merce.