Impresa pubblica
Impresa pubblica artt. 81-89 Trattato CE; Direttiva 25 giugno 1980, n. 80/723/CEE
Si intende per impresa pubblica “ogni impresa nei confronti della quale i poteri pubblici possono esercitare, direttamente od indirettamente, un’influenza dominante per ragioni di proprietà, di partecipazione finanziaria o della normativa che la disciplina” (art. 2 direttiva 80/723). Alle imprese pubbliche sono assimilate le imprese titolari di diritti speciali o esclusivi, cioè imprese anche private cui lo Stato attribuisce il diritto esclusivo di esercitare una certa attività.
Le regole del trattato in materia di concorrenza (v. Politica della concorrenza), sono applicabili anche alle imprese pubbliche, così come previsto dall’articolo 86. Questo articolo si rivolge specificamente agli Stati membri, cui fa divieto di adottare nei confronti delle imprese pubbliche o delle imprese cui sono stati attribuiti diritti speciali o esclusivi, misure che siano contrarie alle libertà fondamentali di circolazione, nonché alle norme sulla concorrenza. È bene sottolineare che l’intervento pubblico nell’economia, non è di per sé precluso, ma solo nel caso in cui determini una violazione delle norme del trattato.
Le violazioni più frequentemente verificatesi sono quelle che si risolvono in ostacoli agli scambi, alla libera prestazione dei servizi (v.), e in un abuso di posizione dominante (v.). Infatti, in linea di principio l’esistenza di un regime di diritti esclusivi o di una posizione dominante non è contraria al trattato: lo diventa, invece, quando lo Stato membro adotti delle disposizioni che sottraggano l’impresa pubblica al rispetto delle regole della concorrenza e del mercato comune.
Dalla lettura combinata dei paragrafi 1 e 2 dell’articolo 86 risulta incontestata l’illegittimità dei diritti esclusivi che abbiano ad oggetto l’importazione o la commercializzazione di beni e servizi, quali ad esempio il diritto esclusivo per l’importazione di tabacchi, mentre è più incerto se rientrino nei limiti dell’art. 86 i diritti esclusivi di produzione di beni e servizi. Ciò che si deve verificare è l’esistenza di una giustificazione oggettiva, ragionevole, della misura anticoncorrenziale, ed in particolare se le restrizioni siano necessarie per realizzare le esigenze di interesse pubblico perseguite. Un esempio in tal senso è quello relativo al monopolio legale del servizio postale ordinario, che attiene ad un settore d’interesse generale. Viceversa, nel caso del servizio di corriere espresso viene a mancare l’interesse generale, come da prima richiamato, ed è sottoposto perciò alle regole della concorrenza.
Si intende per impresa pubblica “ogni impresa nei confronti della quale i poteri pubblici possono esercitare, direttamente od indirettamente, un’influenza dominante per ragioni di proprietà, di partecipazione finanziaria o della normativa che la disciplina” (art. 2 direttiva 80/723). Alle imprese pubbliche sono assimilate le imprese titolari di diritti speciali o esclusivi, cioè imprese anche private cui lo Stato attribuisce il diritto esclusivo di esercitare una certa attività.
Le regole del trattato in materia di concorrenza (v. Politica della concorrenza), sono applicabili anche alle imprese pubbliche, così come previsto dall’articolo 86. Questo articolo si rivolge specificamente agli Stati membri, cui fa divieto di adottare nei confronti delle imprese pubbliche o delle imprese cui sono stati attribuiti diritti speciali o esclusivi, misure che siano contrarie alle libertà fondamentali di circolazione, nonché alle norme sulla concorrenza. È bene sottolineare che l’intervento pubblico nell’economia, non è di per sé precluso, ma solo nel caso in cui determini una violazione delle norme del trattato.
Le violazioni più frequentemente verificatesi sono quelle che si risolvono in ostacoli agli scambi, alla libera prestazione dei servizi (v.), e in un abuso di posizione dominante (v.). Infatti, in linea di principio l’esistenza di un regime di diritti esclusivi o di una posizione dominante non è contraria al trattato: lo diventa, invece, quando lo Stato membro adotti delle disposizioni che sottraggano l’impresa pubblica al rispetto delle regole della concorrenza e del mercato comune.
Dalla lettura combinata dei paragrafi 1 e 2 dell’articolo 86 risulta incontestata l’illegittimità dei diritti esclusivi che abbiano ad oggetto l’importazione o la commercializzazione di beni e servizi, quali ad esempio il diritto esclusivo per l’importazione di tabacchi, mentre è più incerto se rientrino nei limiti dell’art. 86 i diritti esclusivi di produzione di beni e servizi. Ciò che si deve verificare è l’esistenza di una giustificazione oggettiva, ragionevole, della misura anticoncorrenziale, ed in particolare se le restrizioni siano necessarie per realizzare le esigenze di interesse pubblico perseguite. Un esempio in tal senso è quello relativo al monopolio legale del servizio postale ordinario, che attiene ad un settore d’interesse generale. Viceversa, nel caso del servizio di corriere espresso viene a mancare l’interesse generale, come da prima richiamato, ed è sottoposto perciò alle regole della concorrenza.