Importazioni parallele
Importazioni parallele
Si tratta di importazioni che si affiancano a quelle effettuate da un importatore “ufficiale”, cioè territorialmente competente.
Il problema delle importazioni parallele, è stato sollevato in relazione agli accordi di distribuzione (v.) che sono vietati dall’articolo 81 del Trattato CE. Si tratta di un tipo di intesa verticale, cd. intrabrand competition, che mira a limitare e controllare gli sbocchi della produzione attraverso accordi di distribuzione selettiva, le esclusive di vendita, gli accordi di acquisto in comune. È bene sottolineare, che il mercato comune non può essere ripartito, né a livello di produzione né a livello di distribuzione. In questo senso si è espressa la Corte di Giustizia con la sentenza del 13 luglio 1966 nelle cause riunite Costen e Grundig 56/64 e 58/64: nella pronuncia giurisdizionale è stato chiarito il concetto che un accordo di distribuzione esclusiva, tendente a tenere distinti i mercati all’interno della Comunità, è di per sé idoneo a falsare la concorrenza e quindi vietato ex articolo 81 del Trattato CE.
Tuttavia, sebbene vietati, questi accordi possono essere esentati, quando non sia stabilita una protezione territoriale assoluta a favore del distributore. Questa si verifica attraverso le clausole che tendono ad escludere le importazioni parallele, quando,cioè, il distributore è posto al riparo dalla concorrenza di altri distributori, vietando a questi ultimi di esportare i prodotti oggetto dell’accordo, nello Stato che costituisce la zona esclusiva dell’altro.
Si tratta di importazioni che si affiancano a quelle effettuate da un importatore “ufficiale”, cioè territorialmente competente.
Il problema delle importazioni parallele, è stato sollevato in relazione agli accordi di distribuzione (v.) che sono vietati dall’articolo 81 del Trattato CE. Si tratta di un tipo di intesa verticale, cd. intrabrand competition, che mira a limitare e controllare gli sbocchi della produzione attraverso accordi di distribuzione selettiva, le esclusive di vendita, gli accordi di acquisto in comune. È bene sottolineare, che il mercato comune non può essere ripartito, né a livello di produzione né a livello di distribuzione. In questo senso si è espressa la Corte di Giustizia con la sentenza del 13 luglio 1966 nelle cause riunite Costen e Grundig 56/64 e 58/64: nella pronuncia giurisdizionale è stato chiarito il concetto che un accordo di distribuzione esclusiva, tendente a tenere distinti i mercati all’interno della Comunità, è di per sé idoneo a falsare la concorrenza e quindi vietato ex articolo 81 del Trattato CE.
Tuttavia, sebbene vietati, questi accordi possono essere esentati, quando non sia stabilita una protezione territoriale assoluta a favore del distributore. Questa si verifica attraverso le clausole che tendono ad escludere le importazioni parallele, quando,cioè, il distributore è posto al riparo dalla concorrenza di altri distributori, vietando a questi ultimi di esportare i prodotti oggetto dell’accordo, nello Stato che costituisce la zona esclusiva dell’altro.