Immigrazione

Immigrazione art. 63 Trattato CE

Si tratta della politica relativa all’ammissione di cittadini extracomunitari sul territorio comunitario, generalmente per motivi di lavoro.
La necessità di dotarsi di regole comuni in materia di immigrazione fu avvertita dagli Stati membri in seguito alla realizzazione del mercato unico (v.), per far sì che alla liberalizzazione del passaggio transfrontaliero e alla conseguente soppressione dei controlli esercitati nell’attraversamento da uno Stato all’altro si accompagnassero misure atte a disciplinare i controlli delle persone all’attraversamento delle frontiere esterne comuni. Ciò soprattutto in seguito all’enorme afflusso di profughi provenienti dai paesi ex comunisti dell’est europeo.
Al momento della stipula del Trattato di Maastricht, l’opposizione del governo britannico impedì tuttavia che la politica dell’immigrazione fosse ricondotta nell’ambito delle competenze comunitarie. Questa rientrò pertanto nelle questioni di interesse comune agli Stati membri, oggetto della cooperazione intergovernativa (v.) attuata nell’ambito della CGAI (v.), secondo quanto disposto dall’art. K1 (ora 29) del Trattato.
In base alle disposizioni dell’art. K3 (ora 31), per la realizzazione degli obiettivi posti in essere dal Trattato il Consiglio poteva adottare azioni comuni (v.) su iniziativa di qualsiasi Stato membro, nonché elaborare convenzioni di cui raccomandare l’adozione da parte degli Stati membri; si è in tal modo fornita la base giuridica per una serie di interventi in materia.
Il 10 dicembre 1993 è stata trasmessa al Consiglio la >Convenzione sull’attraversamento delle frontiere esterne (v.), la quale si propone di definire norme comuni sul trattamento dei cittadini degli Stati terzi che vogliono soggiornare nel territorio comunitario (v.).
Con la decisione del Consiglio del 26 maggio 1997, n. 340/97/GAI si è provveduto all’armonizzazione delle politiche degli Stati membri e al coordinamento degli aiuti concessi ai cittadini dei paesi terzi per il ritorno volontario nel paese d’origine.
A questo scopo è previsto lo scambio di informazioni fra gli Stati membri in merito ai programmi nazionali di aiuti volti alla facilitazione del ritorno volontario. Le informazioni sui programmi vengono inviate al Segretario generale del Consiglio (v.), il quale provvede ad elaborare un progetto di relazione sulla base delle informazioni ricevute, sulla cui scorta gli Stati interessati potranno scambiarsi i rispettivi punti di vista e studiare una possibile armonizzazione.
Fra le azioni comuni elaborate sulla base dell’art. K3 è da ricordare anche quella relativa all’armonizzazione del modello dei permessi di soggiorno (v.) rilasciati dagli Stati membri ai cittadini dei paesi terzi. Adottata dal Consiglio il 16 dicembre 1996, stabilisce l’obbligo da parte di ciascuno Stato di inserire le informazioni indicate nell’apposito spazio dell’allegato, pur potendo fornire informazioni supplementari concernenti il cittadino in questione o la natura del permesso di soggiorno. Al fine di impedire la contraffazione delle autorizzazioni ciascuno Stato è inoltre tenuto a nominare un unico organismo incaricato della stampa dei propri permessi di soggiorno e a riferire tale nominativo alla Commissione e al Consiglio. L’azione non si applica ai cittadini degli Stati membri appartenenti al SEE (v), come pure ai familiari dei cittadini dell’Unione europea che godono del diritto alla libera circolazione (v. Libera circolazione delle persone).
Con il Trattato di Amsterdam (v.) si è provveduto a compiere un’operazione di comunitarizzazione (v.) delle disposizioni in materia di visto (v.), asilo (v.), immigrazione e politiche collegate, attraverso l’introduzione del titolo IV nelle disposizioni del Trattato CE.
L’inserimento del nuovo titolo è strettamente connesso alla comunitarizzazione della Convenzione di Schengen (v.); l’aver creato uno spazio entro il quale le persone possono liberamente muoversi, implica necessariamente l’adozione di politiche comuni nei confronti dei paesi terzi. Con la scomparsa delle frontiere interne fra gli Stati membri la frontiera comunitaria resta difatti delimitata soltanto dalle zone di confine tra paesi membri e Stati terzi; sarebbe assurdo che lungo questa unica frontiera si applicassero procedure diverse a seconda del territorio dello Stato membro a cui si accede.
Secondo le disposizioni del nuovo titolo IV lo sforzo comune in materia di immigrazione deve tendere ad armonizzare le procedure interne dei vari Stati nella concessione dei visti a lungo termine e permessi di soggiorno, nonché coordinare l’azione volta a contrastare l’immigrazione clandestina.
Tuttavia il Trattato di Amsterdam non sviluppa obiettivi comuni in materia di politica sull’immigrazione, poiché l’adozione di misure appropriate in questo settore resta ancora indirizzata verso il vecchio obiettivo della libera circolazione delle persone. L’art. 63 non fornisce, pertanto, una base giuridica tale da garantire interventi più generali in questo campo.
All’adozione delle misure in materia di immigrazione non partecipano, secondo quanto stabilito dai protocolli allegati al Trattato di Amsterdam, il Regno Unito, l’Irlanda e la Danimarca.