IME

IME [Istituto Monetario Europeo] art. 117 Trattato CE

Organismo monetario dotato di personalità giuridica istituito dal Trattato di Maastricht a decorrere dall’avvio della seconda fase (v.) dell’UEM (v.).
L’IME è subentrato al Comitato dei governatori (v.) delle banche centrali e al FECOM (v.).
Suo compito principale era quello di rafforzare la cooperazione ed il coordinamento fra le politiche monetarie delle Banche centrali (v. BCN) in vista della introduzione della moneta unica europea (v. Euro).
Per guidare l’armonizzazione delle diverse politiche monetarie nel corso della seconda fase l’IME doveva: rafforzare il coordinamento fra le diverse banche centrali, garantire la stabilità dei prezzi, controllare il funzionamento dello SME (v.), agevolare l’impiego dell’ECU (v.) ed esercitare la supervisione sul suo sviluppo.
L’organismo monetario era inoltre tenuto a specificare il quadro regolamentare, organizzativo e logistico necessario a che il Sistema Europeo di Banche Centrali (v. SEBC) assolvesse i suoi compiti nella terza fase dell’UEM.
L’IME aveva funzioni sia consultive che tecniche. La funzione consultiva si traduceva nell’emissione di pareri e raccomandazioni sull’orientamento della politica monetaria e cambiaria e su quelle misure politiche la cui adozione potesse influire sulla situazione monetaria interna e esterna alla Comunità o incidere sul funzionamento dello SME. Tali pareri o raccomandazioni potevano essere indirizzati sia alle istituzioni comunitarie che ai governi degli Stati membri.
L’IME era diretto da un Consiglio, composto da un presidente e dai governatori delle banche centrali dei singoli paesi.
In base all’art. 117 del Trattato CE, l’IME è stato messo in liquidazione al momento dell’istituzione della BCE (v.) che ne ha assunto le attività e le passività.