IGP
IGP [Indicazione Geografica Protetta] Regolamento CE 14 luglio 1992, n. 2081/92
Attestazione rilasciata dalla Comunità europea a garanzia e a tutela dell’identità geografica di determinati prodotti agro-alimentari. Fra questi sono comprese le bevande vegetali, le acque minerali, le birre e i prodotti di panetteria; sono invece esclusi i prodotti vinicoli.
Ai sensi del regolamento 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine (v. DOP) dei prodotti agricoli e alimentari, per “indicazione geografica” si intende il nome di una regione o di un luogo determinato che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare originario di tale regione. La qualità o altre caratteristiche del prodotto devono inoltre poter essere attribuite alla sua origine geografica.
Le domande per ottenere l’attestazione IGP devono essere presentate alla Commissione, secondo la stessa procedura prevista per il rilascio della denominazione d’origine protetta.
Attestazione rilasciata dalla Comunità europea a garanzia e a tutela dell’identità geografica di determinati prodotti agro-alimentari. Fra questi sono comprese le bevande vegetali, le acque minerali, le birre e i prodotti di panetteria; sono invece esclusi i prodotti vinicoli.
Ai sensi del regolamento 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine (v. DOP) dei prodotti agricoli e alimentari, per “indicazione geografica” si intende il nome di una regione o di un luogo determinato che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare originario di tale regione. La qualità o altre caratteristiche del prodotto devono inoltre poter essere attribuite alla sua origine geografica.
Le domande per ottenere l’attestazione IGP devono essere presentate alla Commissione, secondo la stessa procedura prevista per il rilascio della denominazione d’origine protetta.