Home country control
Home country control [Controllo del Paese d’Origine]
Principio che sta alla base del processo di libertà d’insediamento di attività finanziarie nell’ambito della Comunità europea: esso afferma che qualunque soggetto che opera nel settore finanziario (banca, società assicurativa, intermediario finanziario etc.) può esercitare la sua attività in tutti i paesi comunitari, senza dover chiedere alcuna autorizzazione allo Stato in cui intende operare.
Nel rispetto di tale principio, il soggetto che opera fuori dai confini nazionali sarà sempre sottoposto alla vigilanza delle autorità dello Stato comunitario in cui ha sede legale e amministrazione centrale.
Il principio ha finora trovato pratica applicazione soprattutto nel settore creditizio, finanziario e in quello assicurativo (v. Libera prestazione di servizi).
Principio che sta alla base del processo di libertà d’insediamento di attività finanziarie nell’ambito della Comunità europea: esso afferma che qualunque soggetto che opera nel settore finanziario (banca, società assicurativa, intermediario finanziario etc.) può esercitare la sua attività in tutti i paesi comunitari, senza dover chiedere alcuna autorizzazione allo Stato in cui intende operare.
Nel rispetto di tale principio, il soggetto che opera fuori dai confini nazionali sarà sempre sottoposto alla vigilanza delle autorità dello Stato comunitario in cui ha sede legale e amministrazione centrale.
Il principio ha finora trovato pratica applicazione soprattutto nel settore creditizio, finanziario e in quello assicurativo (v. Libera prestazione di servizi).