Gerarchia degli atti comunitari

Gerarchia degli atti comunitari

I trattati istitutivi non introducono alcuna forma di gerarchia tra gli atti comunitari (v.), né per diversità di rango né di valore formale. Il Trattato CE, all’art. 249, indica i mezzi che le istituzioni comunitarie devono adottare per svolgere la propria azione, strumenti differenziati in ragione della natura, del livello di azione prescelta e delle finalità che si intendono perseguire. Quando il trattato non indica il tipo di atto da adottare, la scelta è lasciata alla discrezionalità delle istituzioni.
Nemmeno la diversa procedura di adozione degli atti comunitari può costituire una condizione di differenziazione gerarchica, poiché essa cambia a seconda delle materie da trattare, non a seconda del tipo di atto.
La questione della gerarchia degli atti comunitari è stata spesso oggetto di discussione, tanto che la Dichiarazione n. 16 allegata al Trattato di Maastricht (v.) auspicava che la Conferenza intergovernativa del 1996 (v. CIG) esaminasse il problema riconsiderando la classificazione degli atti comunitari “…per stabilire un’appropriata gerarchia tra le diverse categorie di norme…”.
Il tema era stato già affrontato in precedenza, durante i primi dibattiti del 1990 sulla possibilità di inserire la procedura di codecisione (v.) nel trattato.
L’idea era quella di far corrispondere ai vari tipi di atti uno specifico processo decisionale, in modo da evitare che una procedura più complicata potesse essere applicata ad atti d’importanza secondaria.
In seguito la Commissione, durante i negoziati sul Trattato di Maastricht, ha proposto una gerarchia ed una nuova tipologia delle norme comunitarie, proposta che si è duramente scontrata con le diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri.
Il principale obiettivo della gerarchizzazione degli atti comunitari sarebbe di assoggettare quelli di rango costituzionale, per i quali è previsto il voto all’unanimità (v.) in seno al Consiglio, a procedure più complicate rispetto agli altri atti legislativi che dettano la normativa di principio per settori e materie. Procedure ulteriormente semplificate dovrebbero, invece, applicarsi agli atti di esecuzione, in genere di competenza della Commissione.