GEIE

GEIE [Gruppo Europeo di Interesse Economico] Regolamento CEE 25 luglio 1985, n. 2137/85

Organismo associativo comunitario finalizzato a consentire agli imprenditori europei lo svolgimento di iniziative economiche comuni, la realizzazione di proficui rapporti di cooperazione internazionale, nonché la partecipazione congiunta a gare di appalto per la realizzazione di opere pubbliche o private.
Si tratta di uno strumento contrattuale attraverso il quale gli operatori di mercato unico (v.), senza modificare la propria natura giuridica ed evitando di fare ricorso a complesse formule societarie di difficoltosa gestione, hanno la possibilità di conseguire i livelli dimensionali e le economie di scala che si pongono quale presupposto inscindibile della competitività del sistema imprenditoriale europeo nell’area internazionale.
Il GEIE non è un organismo societario, in quanto non ha lo scopo di realizzare profitti per se stesso (eventuali profitti vanno considerati come profitti dei membri, anche dal punto di vista fiscale, e tra costoro ripartiti secondo la proporzione prevista dal contratto costitutivo); ma non è altresì un’associazione, in quanto la sua attività è strumentale rispetto allo sviluppo dell’attività economica dei partecipanti.
Pur avendo la capacità di essere titolare, in nome proprio, di “diritti ed obbligazioni di diversa natura”, il GEIE non ha personalità giuridica, salvo che ciò sia previsto dalla legislazione nazionale applicabile (art. 1). Inoltre, salvo il beneficio di previa escussione, i membri rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni di qualsiasi natura del GEIE (art. 24). Infine, per le questioni non disciplinate direttamente dal regolamento, si applica la legge nazionale dello Stato della sede del GEIE, quale risultante dall’accordo costitutivo (art. 2).
Possono dar vita ad un GEIE:
— le società e gli altri enti giuridici di diritto pubblico o privato costituiti conformemente alla legislazione di uno Stato membro della Comunità;
— le persone fisiche che esercitano un’attività industriale, commerciale, artigianale ed agricola;
— i liberi professionisti e coloro che prestino altri servizi nella Comunità.
L’accesso al GEIE non è riservato soltanto agli imprenditori, potendo avvalersene, ad esempio, anche le università, gli istituti di ricerca, le fondazioni e gli enti a carattere scientifico, nonché gli esercenti attività professionali libere.
Il GEIE non può essere costituito solo tra soggetti residenti in un medesimo Stato, in quanto almeno due dei suoi componenti devono appartenere a Stati diversi della Comunità Europea.
È costituito mediante contratto (plurilaterale, con comunione di scopo) che deve, a pena di nullità, rivestire la forma scritta.
Il gruppo non deve essere necessariamente fornito di capitale, né di un fondo di dotazione: i membri non hanno alcun obbligo di effettuare conferimenti ma sono però tenuti a prestare i mezzi economici necessari per il suo funzionamento.
Qualora svolga attività commerciale, il GEIE è soggetto a fallimento.