Fusione degli esecutivi
Fusione degli esecutivi Trattato di Bruxelles 8 aprile 1965; art. 9 Trattato di Amsterdam
I trattati istitutivi delle Comunità europee avevano creato, per ciascuna organizzazione, delle istituzioni diverse, seppur con attribuzioni sostanzialmente analoghe.
Soltanto con la firma del Trattato sulla fusione degli esecutivi (v.) nel 1965 si giunse alla riunificazione degli organi esecutivi, Commissione CEE ed Euratom e Alta autorità CECA (v.), e di quelli legislativi, vale a dire i tre Consigli.
Il Parlamento europeo (allora ancora denominato Assemblea) e la Corte di Giustizia, invece, sono nati già come organi comuni alle tre organizzazioni.
Alla fusione degli organi, però, non si accompagna una unificazione delle loro funzioni, che restano fondamentalmente separate. Ogni istituzione, infatti, pur essendo composta dalle stesse persone per tutte e tre le organizzazioni, opera ora come organo di una Comunità, ora come organo di un’altra.
I trattati istitutivi delle Comunità europee avevano creato, per ciascuna organizzazione, delle istituzioni diverse, seppur con attribuzioni sostanzialmente analoghe.
Soltanto con la firma del Trattato sulla fusione degli esecutivi (v.) nel 1965 si giunse alla riunificazione degli organi esecutivi, Commissione CEE ed Euratom e Alta autorità CECA (v.), e di quelli legislativi, vale a dire i tre Consigli.
Il Parlamento europeo (allora ancora denominato Assemblea) e la Corte di Giustizia, invece, sono nati già come organi comuni alle tre organizzazioni.
Alla fusione degli organi, però, non si accompagna una unificazione delle loro funzioni, che restano fondamentalmente separate. Ogni istituzione, infatti, pur essendo composta dalle stesse persone per tutte e tre le organizzazioni, opera ora come organo di una Comunità, ora come organo di un’altra.