Frontiere esterne
Frontiere esterne artt. 61 e 62 Trattato CE
Secondo quanto stabilito dalla >Convenzione sull’attraversamento delle frontiere esterne (v.) del dicembre 1993, sono frontiere esterne dell’Unione europea:
— la frontiera terrestre di uno Stato membro che non sia limitrofa alla frontiera di un altro Stato membro;
— gli aeroporti e i porti marittimi, tranne quando sono considerati frontiere interne.
La materia, strettamente collegata alla libera circolazione delle persone (v.), era stata già oggetto di disposizioni nell’ambito della Convenzione di Schengen (v.): quest’ultima aveva stabilito che le frontiere esterne potevano essere attraversate solo ai posti di controllo e durante gli orari di apertura stabiliti. I controlli, inoltre, dovevano avvenire secondo principi uniformi.
In ambito comunitario la normativa disciplinante l’attraversamento delle frontiere esterne rientrava nell’elenco di materie che gli Stati membri consideravano di interesse comune (v. Terzo pilastro) e, quindi, oggetto di cooperazione intergovernativa (v.).
Oltre alla citata Convenzione, l’Unione europea ha provveduto ad emanare altri provvedimenti in materia:
— il Regolamento del 29 maggio 1995, n.1683 che istituisce il visto uniforme (v.);
— il Regolamento del 25 settembre 1995, che stabilisce un elenco degli Stati terzi i cui cittadini hanno bisogno del visto (v.) per attraversare le frontiere esterne degli Stati membri;
— l’atto del Consiglio del 25 ottobre 1996 che stabilisce i controlli da effettuare negli aeroporti per i voli diretti negli Stati terzi.
Il Trattato di Amsterdam (v.) ha sottratto le misure relative all’attraversamento delle frontiere esterne alla procedura intergovernativa, rendendole oggetto di comunitarizzazione (v.). Facendo rientrare questo settore nel primo pilastro (v.), si è cercato di porre rimedio all’insufficienza del metodo della cooperazione intergovernativa nella realizzazione di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia.
Secondo quanto stabilito dalla >Convenzione sull’attraversamento delle frontiere esterne (v.) del dicembre 1993, sono frontiere esterne dell’Unione europea:
— la frontiera terrestre di uno Stato membro che non sia limitrofa alla frontiera di un altro Stato membro;
— gli aeroporti e i porti marittimi, tranne quando sono considerati frontiere interne.
La materia, strettamente collegata alla libera circolazione delle persone (v.), era stata già oggetto di disposizioni nell’ambito della Convenzione di Schengen (v.): quest’ultima aveva stabilito che le frontiere esterne potevano essere attraversate solo ai posti di controllo e durante gli orari di apertura stabiliti. I controlli, inoltre, dovevano avvenire secondo principi uniformi.
In ambito comunitario la normativa disciplinante l’attraversamento delle frontiere esterne rientrava nell’elenco di materie che gli Stati membri consideravano di interesse comune (v. Terzo pilastro) e, quindi, oggetto di cooperazione intergovernativa (v.).
Oltre alla citata Convenzione, l’Unione europea ha provveduto ad emanare altri provvedimenti in materia:
— il Regolamento del 29 maggio 1995, n.1683 che istituisce il visto uniforme (v.);
— il Regolamento del 25 settembre 1995, che stabilisce un elenco degli Stati terzi i cui cittadini hanno bisogno del visto (v.) per attraversare le frontiere esterne degli Stati membri;
— l’atto del Consiglio del 25 ottobre 1996 che stabilisce i controlli da effettuare negli aeroporti per i voli diretti negli Stati terzi.
Il Trattato di Amsterdam (v.) ha sottratto le misure relative all’attraversamento delle frontiere esterne alla procedura intergovernativa, rendendole oggetto di comunitarizzazione (v.). Facendo rientrare questo settore nel primo pilastro (v.), si è cercato di porre rimedio all’insufficienza del metodo della cooperazione intergovernativa nella realizzazione di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia.