Frode comunitaria

Frode comunitaria art. 280 Trattato CE

Irregolarità commesse dagli Stati membri ai danni degli interessi finanziari della Comunità.
Il tema delle frodi al bilancio comunitario (v.) è entrato nell’agenda politica soltanto nel 1989, anche se il Parlamento aveva espresso le sue preoccupazioni sulla corretta gestione del bilancio sin dal 1970.
La riscossione dei dazi, dei prelievi e delle altre entrate che costituiscono le risorse proprie (v.) della Comunità non è difatti affidata alle istituzioni comunitarie, ma rimane prerogativa degli Stati membri, i quali provvedono a versare le somme percepite alla Comunità, ottenendo un rimborso del 25% a titolo di spese di riscossione. Anche per l’erogazione dei fondi comunitari la Comunità si avvale delle amministrazioni nazionali.
Questo sistema ha favorito il dilagare del fenomeno delle frodi comunitarie che, col passare degli anni, ha assunto dimensioni preoccupanti, arrecando un grave pregiudizio al bilancio comunitario.
Più della metà dei casi di frodi o di irregolarità concerne la politica agricola comune (v. PAC) è più precisamente il FEOGA (v.); le infrazioni più diffuse sono relative alle false dichiarazioni di specie, di valore e di origine, nonché alle importazioni non dichiarate.
La base giuridica necessaria a contrastare la diffusione di queste infrazioni è stata offerta da alcune disposizioni introdotte dal Trattato di Maastricht. Tali disposizioni, infatti, pongono l’obbligo a carico degli Stati membri di adottare le misure necessarie per combattere le frodi che ledono gli interessi finanziari della Comunità (v. Lotta contro le frodi).