Fondo di garanzia per le azioni esterne

Fondo di garanzia per le azioni esterne Regolamento CE 31 ottobre1994, n. 2728/94

Fondo istituito nel 1994 allo scopo di rimborsare i prestiti concessi dalla Comunità o da essa garantiti, nel caso in cui il beneficiario risulti inadempiente. I prestiti comunitari, infatti, sono erogati attraverso istituzioni finanziarie locali, delegate a svolgere tutte le operazioni inerenti alla gestione del prestito; gli interventi del fondo sono previsti solo nell’ipotesi in cui il beneficiario risulti inadempiente, per cui la Comunità provvede a rimborsare quelli che sono diventati propri creditori, vale a dire le istituzioni finanziarie.
La gestione amministrativa del fondo è affidata alla Commissione, mentre la parte riguardante la gestione finanziaria è assegnata dalla stessa Commissione (in nome della Comunità) alla Banca europea degli investimenti (v. BEI).
Il fondo è alimentato attraverso:
— versamenti del bilancio comunitario (v.);
— interessi prodotti dagli investimenti finanziari effettuati con le disponibilità del fondo;
— le somme recuperate dai beneficiari inadempienti, nel caso in cui il fondo è stato chiamato in garanzia.
L’importo globale del fondo (il cd. importo-obiettivo) è pari al 9% dell’insieme degli impegni di capitale in corso della Comunità, maggiorati degli interessi dovuti e non versati; qualora a fine anno detta percentuale viene superata, la cifra eccedente viene versata al bilancio comunitario.