Fondo di coesione

Fondo di coesione art. 161 Trattato CE; Regolamento CE 21 giugno 1999, n. 1264/1999

Si tratta di uno strumento finanziario (v.) creato allo scopo di sovvenzionare i progetti nei settori della protezione dell’ambiente (v. >Politica dell’ambiente) e delle infrastrutture per i trasporti nei paesi più poveri della Comunità (cioè quei paesi il cui prodotto interno lordo è inferiore al 90% della media comunitaria: in pratica la Spagna, il Portogallo, la Grecia e l’Irlanda).
Per poter accedere ai finanziamenti gli Stati membri non devono presentare dei disavanzi pubblici eccessivi. Il sostegno finanziario accordato può coprire fino all’80-85% dei costi del progetto presentato.
Il Fondo di coesione ha una dotazione finanziaria per il periodo 2000-2006 di circa 18 miliardi di euro (v.), che viene equamente ripartita tra progetti attinenti alla tutela dell’ambiente e iniziative volte a sviluppare le reti transeuropee (v.).