Fondi strutturali

Fondi strutturali artt. 158-162 Trattato CE; Regolamento CE 21 giugno 1999, n. 1260/99

Nell’ambito della politica di coesione economica e sociale (v.) sono gli strumenti finanziari (v.) di cui si avvalgono le istituzioni comunitarie per promuovere lo sviluppo e l’adeguamento strutturale delle Regioni che presentano ritardi nello sviluppo (obiettivo 1), favorire la riconversione economica e sociale delle zone con difficoltà strutturali (obiettivo 2), favorire l’adeguamento e l’ammodernamento delle politiche e dei sistemi di istruzione, formazione e occupazione (obiettivo 3).
Sono fondi strutturali: il Fondo europeo di sviluppo regionale (v. FESR), il Fondo sociale europeo (v. FSE), il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (v. FEOGA), sezione “orientamento”, e lo strumento finanziario di orientamento della pesca (v. SFOP). Essi contribuiscono al conseguimento degli obiettivi comunitari (v.), al finanziamento delle iniziative comunitarie (v.) e alla promozione di azioni innovative (v.) e di assistenza tecnica.
La Comunità ha stabilito in 195 miliardi di euro (v.) le risorse disponibili per impegni dei fondi per il periodo 2000-2006, la maggior parte delle quali va a favore delle zone rientranti nell’obiettivo 1.
La gestione dei fondi strutturali deve attenersi a tre criteri (v. Principi dei fondi strutturali) fondamentali:
complementarietà e partenariato. Le azioni comunitarie sono concepite come complementari alle rispettive azioni nazionali o sono contributi a queste ultime; esse, inoltre, si fondano su una stretta cooperazione tra la Commissione e lo Stato membro, nonché tra le autorità e gli organismi designati dallo Stato membro;
coordinamento. I vari fondi sono coordinati mediante piani di sviluppo, quadri comunitari di sostegno (v. QCS), programmi operativi (v. PO), documenti unici di programmazione (v. DOCUP), sorveglianza e valutazione degli interventi e orientamenti generali;
— addizionalità. Gli stanziamenti dei fondi non possono sostituirsi alle spese a finalità strutturale stanziate dalle strutture pubbliche, o assimilabili ad esse, degli Stati membri;
compatibilità. Le operazioni oggetto di finanziamento dei fondi strutturali devono essere conformi alle disposizioni dei trattati comunitari e degli atti emanati in virtù degli stessi e delle politiche comunitarie.