Fondazione europea per la formazione professionale

Fondazione europea per la formazione professionale Regolamento CEE 7 maggio 1990, n. 1360/90/CEE
[Villa Gualino, Viale Vettimio Severo 65, 10133 Torino; tel.: (11) 6302222; fax: (11) 6302200 - internet:www.etf.eu.int]

La Fondazione si prefigge lo scopo di contribuire allo sviluppo dei sistemi di formazione professionale (v. Politica della formazione professionale) di quei paesi che lo stesso regolamento istitutivo definisce “potenziali beneficiari”: si tratta di paesi dell’Europa centrale ed orientale (v. PECO), degli Stati indipendenti dell’ex Unione Sovietica e della Mongolia.
La Fondazione intende, prioritariamente, “promuovere una proficua collaborazione tra la Comunità e i paesi beneficiari potenziali nel settore della formazione professionale” e contribuire al “coordinamento dell’assistenza offerta dalla Comunità, dagli Stati membri e dai paesi terzi” (art. 1).
Per paesi terzi si intendono quei paesi che, pur non essendo membri della Comunità europea, condividano l’impegno di quest’ultima nel settore della formazione a favore dei paesi dell’Europa centrale ed orientale.
Per realizzare tali obiettivi la Fondazione assolve, tra le altre, le seguenti funzioni:
— presta assistenza per la definizione del fabbisogno e delle priorità in materia di formazione;
— fornisce alla Comunità, agli Stati membri e ai paesi terzi informazioni concernenti le iniziative in corso e le esigenze future nel campo della formazione;
— per le attività ed i progetti finanziati dalla Fondazione designa gli enti pubblici e/o privati per la pianificazione, preparazione ed esecuzione di singoli progetti.
Organi della Fondazione sono:
— il Consiglio di amministrazione, composto di un rappresentante di ciascuno Stato membro e di due rappresentanti della Commissione, uno dei quali presiede il Consiglio. Entro il 30 novembre di ogni anno, “il Consiglio d’amministrazione adotta, in consultazione con la Commissione, il programma di lavoro annuale della Fondazione per l’anno seguente sulla base di un progetto presentato dal direttore della Fondazione e nel quadro di una prospettiva d’azione triennale” (art. 5);
— il Comitato consultivo, nominato dal Consiglio di amministrazione. I membri sono prevalentemente scelti tra esperti di formazione e sono nominati in numero di due per ogni Stato membro, per ciascun paese beneficiario potenziale e per le parti sociali a livello europeo. Il compito del Comitato è quello di dare pareri al Consiglio di amministrazione in merito al programma di lavoro annuale;
— il direttore, nominato dal Consiglio d’amministrazione su proposta della Commissione; è il rappresentante giuridico della Fondazione. Tra i compiti assolti dal direttore vi sono: la preparazione dell’attività del Consiglio, la stesura del progetto di programma di lavoro annuale, l’ordinaria amministrazione della Fondazione, la preparazione del resoconto delle entrate ed uscite.