Finanziamento delle Comunità

Finanziamento delle Comunità art. 269 Trattato CE; Decisione 21 aprile 1970, n. 70/243/CEE/CECA/EURATOM; Decisione 31 ottobre 1994, n. 94/728/CEE/CECA/EURATOM

Il bilancio comunitario (v.) è integralmente finanziato con risorse proprie (v.) della Comunità. L’attuale sistema è entrato in vigore ufficialmente il 1° gennaio 1971 sostituendo, progressivamente, le precedenti disposizioni in materia, che prevedevano il tipico sistema di finanziamento delle organizzazioni internazionali (v.), vale a dire il contributo da parte degli Stati membri. Attualmente il bilancio comunitario è finanziato con:
— i prelievi riscossi sulle impostazioni di prodotti agricoli (v. Prelievi agricoli);
— i dazi doganali (v.);
— i proventi dell’imposta sul valore aggiunto (v. IVA);
— la risorsa PNL (v. Quarta risorsa).
Le disposizioni in materia di risorse proprie della Comunità sono state più volte modificate, al fine di distribuire in modo più equilibrato gli oneri finanziari tra i diversi Stati membri, ripartendoli sulla base del prodotto nazionale di questi ultimi.
Una prima modifica venne introdotta con il cd. accordo di Fontainebleau (v.) del 1984, con il quale fu deciso di aumentare le risorse proprie della Comunità portando il massimale di versamento dell’IVA a carico degli Stati membri dall’1% (come stabilito nel 1970) al 1,4%.
Ulteriori modifiche al sistema di finanziamento furono introdotte nel corso del vertice di Bruxelles del 1988, con l’adozione dalle riforme contenute nel cd. Pacchetto Delors I (v.) e con l’introduzione della quarta risorsa. Il meccanismo è stato nuovamente modificato nel corso del vertice di Edimburgo del 1992, durante il quale fu stabilito il massimale delle risorse proprie della Comunità valido fino al 1999 (v. Pacchetto Delors II), fissato all’1,27% del PNL dell’Unione.
L’ultima tornata di consultazioni ha avuto luogo nel corso del Consiglio europeo di Berlino del 24 e 25 marzo 1999, sulla base del documento programmatico presentato dalla Commissione nel 1997 (v. Agenda 2000) il quadro finanziario deciso a Berlino riguarda il periodo che va dal 2000 al 2006. I punti cardine dell’accordo sono:
— la progressiva riduzione dell’incidenza della risorsa IVA sul bilancio comunitario, che è ridotta dall’attuale 1%, allo 0,75% nel 2002 per poi assestarsi allo 0,50% nel 2004;
— una maggiore incidenza della cd. quarta risorsa, fissata all’1,27% per tutto il periodo;
— un aumento della percentuale spettante agli Stati per i costi di raccolta (passati dal 10 al 25%);
— la realizzazione di risparmi attraverso una maggiore efficienza dal lato delle spese.