FEOGA

FEOGA [Fondo Europeo di Orientamento e Garanzia Agricola] artt. 34 e 159 Trattato CE; Regolamento CE 17 maggio 1999, n. 1257/1999

Organismo finanziario della Comunità europea, istituito nel 1962 per finanziare la politica agricola comune (v. PAC).
L’attività del fondo è articolata in due sezioni e consiste da un lato nel finanziamento integrale delle misure di sostegno dei prezzi e di stabilizzazione dei mercati (Sezione Garanzia) e dall’altro in contributi al finanziamento dei progetti pubblici di miglioramento delle strutture di produzione, di trasformazione e di vendita dei prodotti agricoli (Sezione Orientamento), a condizione che tali progetti rispondano ad una serie di criteri generali, e, in particolare, a quello di inserirsi nel quadro dei programmi o azioni della politica agricola comune. Mentre nell’ambito della politica di sostegno dei prezzi le decisioni adottate sono di esclusiva competenza comunitaria e le relative spese sono a carico del bilancio comunitario, nell’ambito della politica delle strutture l’azione della Comunità è complementare a quella dei singoli Stati membri, anche per quanto riguarda gli aiuti erogati.
Dopo la riforma del 1993, l’ambito di intervento del FEOGA ricomprende:
— la promozione dei prodotti locali;
— la prevenzione delle catastrofi naturali nelle zone ultraperiferiche;
— altre misure come il rinnovamento dei villaggi, la tutela del patrimonio rurale e l’ingegneria finanziaria.