Federalismo
Federalismo
È un modello di decentramento statale nel quale il potere politico è costituzionalmente ripartito fra uno Stato (centrale) federale e gli Stati membri (cantoni, Länder etc.).
Le diverse entità politiche sono in posizione di equiordinazione delle funzioni sancite dalla Costituzione federale anche se, in definitiva, lo Stato federale gode di una posizione costituzionale preferenziale.
Le Costituzioni federali prevedono in genere:
— l’apposizione di limiti rigidi a quelle degli Stati membri, condizionandone la forma di governo;
— il principio della prevalenza del diritto federale su quello statale;
— la ripartizione delle sfere di competenza fra Stato federale e Stati membri;
— il concorso degli Stati membri al procedimento di riforma costituzionale in virtù di apposite previsioni della Costituzione federale. Di massima nel procedimento di revisione sono inseriti gli Stati membri, o direttamente o mediatamente, richiedendosi l’intervento della seconda Camera federale. Quest’ultima è espressione della volontà degli Stati membri ed è in genere prevista accanto ad una prima Camera eletta da tutti i cittadini.
Gli organi federali hanno anche poteri di verifica in ordine al rispetto degli obblighi gravanti sugli Stati membri e scaturenti dalla Costituzione; a tal fine possono intervenire attraverso misure coercitive.
L’idea di costruire uno Stato federale europeo è stata una costante del processo di integrazione comunitario: già nel corso del >Congresso d’Europa (v.) le idee dei federalisti (v.) europei erano ben rappresentate, anche se alla fine la tesi che ha prevalso è stata quella dei funzionalisti (v.).
Tuttavia la battaglia per la costruzione degli Stati Uniti d’Europa non è stata mai abbandonata, sostenuta in particolare dall’attività di Altiero Spinelli (v.) in seno al Parlamento europeo.
È un modello di decentramento statale nel quale il potere politico è costituzionalmente ripartito fra uno Stato (centrale) federale e gli Stati membri (cantoni, Länder etc.).
Le diverse entità politiche sono in posizione di equiordinazione delle funzioni sancite dalla Costituzione federale anche se, in definitiva, lo Stato federale gode di una posizione costituzionale preferenziale.
Le Costituzioni federali prevedono in genere:
— l’apposizione di limiti rigidi a quelle degli Stati membri, condizionandone la forma di governo;
— il principio della prevalenza del diritto federale su quello statale;
— la ripartizione delle sfere di competenza fra Stato federale e Stati membri;
— il concorso degli Stati membri al procedimento di riforma costituzionale in virtù di apposite previsioni della Costituzione federale. Di massima nel procedimento di revisione sono inseriti gli Stati membri, o direttamente o mediatamente, richiedendosi l’intervento della seconda Camera federale. Quest’ultima è espressione della volontà degli Stati membri ed è in genere prevista accanto ad una prima Camera eletta da tutti i cittadini.
Gli organi federali hanno anche poteri di verifica in ordine al rispetto degli obblighi gravanti sugli Stati membri e scaturenti dalla Costituzione; a tal fine possono intervenire attraverso misure coercitive.
L’idea di costruire uno Stato federale europeo è stata una costante del processo di integrazione comunitario: già nel corso del >Congresso d’Europa (v.) le idee dei federalisti (v.) europei erano ben rappresentate, anche se alla fine la tesi che ha prevalso è stata quella dei funzionalisti (v.).
Tuttavia la battaglia per la costruzione degli Stati Uniti d’Europa non è stata mai abbandonata, sostenuta in particolare dall’attività di Altiero Spinelli (v.) in seno al Parlamento europeo.