Euro

Euro artt. 98-124 Trattato CE; Regolamento CE 17 giugno 1997, n. 1103/97; Regolamento CE 3 maggio 1998, n. 974/98; Regolamento CE 3 maggio 1998, n. 975/98

È la denominazione assunta dalla moneta unica europea, in sostituzione dell’ECU (v.).
Il nome della nuova moneta è stato adottato dai capi di Stato e di governo al Consiglio europeo di Madrid del 15 e 16 dicembre 1995. Nel corso della stessa riunione:
— fu deciso di partire con la terza fase (v.) dell’unione economica e monetaria (v. UEM) il 1° gennaio 1999;
— vennero stabilite le varie tappe che avrebbero scandito il passaggio dalla decisione sugli Stati ammessi alla terza fase (v. Paesi in) fino alla definitiva introduzione dell’euro, nonché tutte le operazioni da compiere durante il periodo transitorio (v.);
— venne adottato il quadro giuridico di riferimento per il passaggio alla terza fase e le disposizioni valide per il periodo transitorio.
La tabella di marcia per la graduale introduzione dell’euro nei paesi che sono riusciti a rispettare i parametri di Maastricht (v. Criteri di convergenza) prevede tre fasi:
— la prima fase: è un periodo di preparazione iniziato nel corso del primo week-end di maggio (1-2 maggio 1998) con la scelta degli undici Stati ammessi alla moneta unica, del Presidente e dei membri della Banca centrale europea (v. BCE) e con la fissazione dei cambi bilaterali tra le monete degli Stati partecipanti. Questa fase è terminata il 31 dicembre 1998 con la fissazione delle definitive parità di conversione (v. Tasso di conversione) tra l’euro e le diverse valute nazionali;
— il periodo transitorio, che va dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2001: durante questa fase è stato fissato il cambio definitivo tra euro e valute nazionali, l’euro è stato introdotto come moneta scritturale (v.) e sono emessi titoli di Stato nella nuova moneta. Nessuno, però, in applicazione del >principio nessun divieto, nessun obbligo (v.) è obbligato ad utilizzare l’euro;
— la terza fase. Essa prevede un periodo di convivenza tra le valute nazionali ed euro; dal 1° luglio 2002 (ma il termine potrebbe essere anticipato) l’euro sarà la moneta legale di tutti gli Stati membri.
Le decisioni assunte nel corso del vertice europeo di Madrid hanno trovato un’organica disciplina in due regolamenti comunitari (v.) emanati dal Consiglio dell’Unione europea:
— il Regolamento relativo a talune disposizioni per l’introduzione dell’euro approvato il 7 giugno 1997 ed entrato in vigore il 20 giugno 1997. Esso prevede:
a) la sostituzione ECU-euro nel rapporto 1 a 1;
b) il principio della continuità dei contratti (v.);
c) le regole per la conversione (v. Conversione monetaria) e l’arrotondamento (v.);
— il Regolamento sull’introduzione dell’euro, approvato il 7 luglio 1997, le cui disposizioni più importanti sono, oltre alle caratteristiche tecniche della nuova moneta, quelle da applicare durante e al termine del periodo transitorio.
Le monete metalliche in euro saranno coniate in pezzi da 1 e 2 euro e da 1, 2, 5, 10 e 20 centesimi; le banconote, invece, avranno sette tagli (5, 10, 20, 50, 100, 200 e 500) e saranno di colore diverso e di dimensioni proporzionali al loro valore.

Le monete metalliche.


Le banconote da 5 euro.


Le banconote da 10 euro.


Le banconote da 20 euro.


Le banconote da 50 euro.


Le banconote da 100 euro.


Le banconote da 200 euro.


Le banconote da 500 euro.