Equilibrio istituzionale
Equilibrio istituzionale
La questione dell’equilibrio tra le attribuzioni dei diversi organi comunitari è da sempre uno dei nodi irrisolti di tutta la costruzione europea. Fin dalla sua istituzione le Comunità hanno presentato una struttura istituzionale anomala, nella quale il potere esecutivo era di esclusiva competenza della Commissione e quello legislativo era appannaggio del Consiglio; il Parlamento europeo rivestiva in questa architettura istituzionale un ruolo puramente formale, avendo a disposizione pochissimi strumenti per poter incidere realmente sul processo decisionale.
Il problema di procedere ad un riequilibrio della struttura istituzionale si è posto soprattutto a partire dalla prima elezione diretta a suffragio universale del Parlamento europeo (v. Elezione del Parlamento europeo), quando questa istituzione, forte di una legittimità che gli derivava dal voto popolare e tale da contrapporsi alla legittimità propria del Consiglio in quanto espressione della volontà degli Stati membri, ha iniziato a rivendicare un peso maggiore nel processo decisionale e un superamento del cd. deficit democratico (v.).
Un primo riequilibrio si è avuto con l’approvazione dell’Atto Unico europeo, che ha introdotto la procedura di cooperazione (v.), ed è stato successivamente rafforzato dal Trattato di Maastricht che ha previsto la procedura di codecisione (v.) ed ha attribuito al Parlamento il cd. potere dell’>iniziativa dell’iniziativa (v.). Tuttavia questi primi passi meritano di essere ulteriormente sviluppati e dovranno inquadrarsi in una più generale riforma dell’assetto istituzionale, anche in vista del futuro ampliamento (v.) dell’Unione.
Tra le diverse proposte finora avanzate spiccano quelle che mirano:
— alla trasformazione del Consiglio in una vera e propria Camera degli Stati, formata da rappresentanti nominati direttamente dagli Stati membri e che dovrebbe condividere con una seconda Camera (eletta dai cittadini) il potere legislativo;
— alla generalizzazione della procedura codecisionale, che dovrebbe diventare la procedura standard per l’approvazione degli atti comunitari. Tale proposta è stata parzialmente recepita già dal Trattato di Amsterdam (v.), che ha notevolmente ampliato i settori nei quali si applica la codecisione;
— una riforma complessiva della struttura della Commissione, che dovrebbe assumere sempre più il ruolo di esecutivo della Comunità, con un rafforzamento dei poteri di controllo delle assemblee parlamentari.
Come si può facilmente intuire queste proposte portano in definitiva a configurare un futuro assetto dell’Unione in senso federale (v. Federalismo), idea che notoriamente incontra ancora forti opposizioni tra l’opinione pubblica e tra gli Stati membri.
La questione dell’equilibrio tra le attribuzioni dei diversi organi comunitari è da sempre uno dei nodi irrisolti di tutta la costruzione europea. Fin dalla sua istituzione le Comunità hanno presentato una struttura istituzionale anomala, nella quale il potere esecutivo era di esclusiva competenza della Commissione e quello legislativo era appannaggio del Consiglio; il Parlamento europeo rivestiva in questa architettura istituzionale un ruolo puramente formale, avendo a disposizione pochissimi strumenti per poter incidere realmente sul processo decisionale.
Il problema di procedere ad un riequilibrio della struttura istituzionale si è posto soprattutto a partire dalla prima elezione diretta a suffragio universale del Parlamento europeo (v. Elezione del Parlamento europeo), quando questa istituzione, forte di una legittimità che gli derivava dal voto popolare e tale da contrapporsi alla legittimità propria del Consiglio in quanto espressione della volontà degli Stati membri, ha iniziato a rivendicare un peso maggiore nel processo decisionale e un superamento del cd. deficit democratico (v.).
Un primo riequilibrio si è avuto con l’approvazione dell’Atto Unico europeo, che ha introdotto la procedura di cooperazione (v.), ed è stato successivamente rafforzato dal Trattato di Maastricht che ha previsto la procedura di codecisione (v.) ed ha attribuito al Parlamento il cd. potere dell’>iniziativa dell’iniziativa (v.). Tuttavia questi primi passi meritano di essere ulteriormente sviluppati e dovranno inquadrarsi in una più generale riforma dell’assetto istituzionale, anche in vista del futuro ampliamento (v.) dell’Unione.
Tra le diverse proposte finora avanzate spiccano quelle che mirano:
— alla trasformazione del Consiglio in una vera e propria Camera degli Stati, formata da rappresentanti nominati direttamente dagli Stati membri e che dovrebbe condividere con una seconda Camera (eletta dai cittadini) il potere legislativo;
— alla generalizzazione della procedura codecisionale, che dovrebbe diventare la procedura standard per l’approvazione degli atti comunitari. Tale proposta è stata parzialmente recepita già dal Trattato di Amsterdam (v.), che ha notevolmente ampliato i settori nei quali si applica la codecisione;
— una riforma complessiva della struttura della Commissione, che dovrebbe assumere sempre più il ruolo di esecutivo della Comunità, con un rafforzamento dei poteri di controllo delle assemblee parlamentari.
Come si può facilmente intuire queste proposte portano in definitiva a configurare un futuro assetto dell’Unione in senso federale (v. Federalismo), idea che notoriamente incontra ancora forti opposizioni tra l’opinione pubblica e tra gli Stati membri.