Elezione del Parlamento europeo

Elezione del Parlamento europeo art. 190 Trattato CE; Decisione 20 settembre 1976 n. 787/76/CEE, CECA, Euratom

A partire dal giugno 1979 i membri del Parlamento europeo vengono eletti in ogni Stato membro tramite suffragio universale (v.) diretto, per un periodo di cinque anni.
In precedenza i membri del Parlamento europeo erano delegati dai rispettivi Parlamenti nazionali (l’elezione, quindi, avveniva in secondo grado) e potevano essere designati solo coloro che avevano un mandato nazionale. Le modalità di designazione non erano uniformemente stabilite, ma fissate autonomamente da ogni Stato membro.
L’elezione a suffragio universale diretto del Parlamento europeo era già prevista dai trattati istitutivi delle Comunità (art. 21 Trattato CECA, art. 108 Trattato Euratom e art. 138 Trattato CEE). Questi, oltre ad indicare il sistema di elezione dei parlamentari europei delegati come provvisorio, affermavano che il Parlamento europeo avrebbe elaborato progetti volti alla realizzazione di una procedura di elezione uniforme per tutti gli Stati membri.
Tra il 1951 e il 1976 si sono succeduti numerosi progetti volti all’istituzione della procedura di elezione a suffragio universale diretto del Parlamento europeo, ma nessuno di essi ha mai trovato concreta attuazione.
Con l’atto del Consiglio del 1976 la questione della procedura elettorale fu accantonata, lasciando liberi gli Stati membri di adottare la propria procedura. In compenso il citato atto stabilì la data della prima elezione a suffragio universale (1979) e dettò alcune regole per lo svolgimento delle consultazioni elettorali. In particolare fu stabilito che le elezioni si svolgessero alla scadenza del mandato del Parlamento quasi contemporaneamente in tutti gli Stati membri, in un giorno, scelto da ciascuno Stato, nell’ambito di un unico periodo che va dal giovedì alla domenica successiva. In tutti gli Stati membri le elezioni europee si svolgono ora secondo il sistema proporzionale; per le elezioni del 1999 anche il Regno Unito ha abbandonato il sistema maggioritario.
L’armonizzazione delle procedure elettorali è prevista anche dal Trattato di Amsterdam (v.), che ha modificato l’art.138 del Trattato CE (ora art.190) affermando che “il Parlamento europeo elaborerà un progetto inteso a permettere l’elezione a suffragio universale diretto, secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri o conformemente a principi comuni a tutti gli Stati membri”. In pratica, con l’aggiunta di quest’ultimo periodo, gli Stati membri hanno preso atto delle difficoltà nello stabilire una procedura applicabile su tutto il territorio comunitario e hanno optato per un semplice ravvicinamento delle diverse legislazioni nazionali stabilendo dei principi comuni. In attuazione di tale articolo, il 2 giugno 1998 la Commissione per gli affari istituzionali del Parlamento europeo ha elaborato una relazione contenente i principi comuni di cui all’art.190, proponendo l’elezione dei rappresentanti al Parlamento con un sistema elettorale di tipo proporzionale e con l’istituzione di circoscrizioni elettorali uniformi in ciascuno Stato membro.