Eccezione di invalidità

Eccezione di invalidità art. 241 Trattato CE

Il rimedio contemplato dall’art. 241 prevede la possibilità, per i legittimati, di impugnare un atto nel corso di una procedura già attivata dinanzi alla Corte per altri motivi, al fine di farne dichiarare l’inapplicabilità. Gli atti di cui si tratta sono: i regolamenti adottati dal Consiglio, dalla Commissione, congiuntamente dal Consiglio e dal Parlamento, dalla Banca Centrale Europea.
La sfera di applicazione di questo rimedio è, però, circoscritta ai regolamenti ed a quegli atti che, pur non avendone la forma, producono gli stessi effetti. La possibilità di esperire questo mezzo di impugnazione viene considerato un rimedio ai limiti posti ai singoli individui dall’art. 230 del Trattato CE, in quanto si può sollevare l’eccezione anche dopo che sia trascorso il termine di due mesi. È necessario, naturalmente, che ci sia uno stretto collegamento tra l’atto impugnato e quello di cui si fa valere incidentalmente l’illegittimità. Il rimedio, però, non è un mezzo per eludere lo stretto termine di due mesi concesso ai singoli, nel caso siano direttamente ed individualmente colpiti da un atto illegittimo: in questo caso, infatti, il rimedio offerto al singolo esiste, ed è il ricorso per annullamento (v.). L’effetto di un eventuale accoglimento dell’eccezione è l’inapplicabilità dell’atto e non il suo annullamento, in modo che l’istituzione che aveva adottato l’atto viziato dovrà modificarlo od abrogarlo.