Dual use
Dual use [Duplice Utilizzo] Regolamento CE 19 dicembre 1994, n. 3381/94; Regolamento CE 10 aprile 1995, n. 837/95; Decisione 19 dicembre 1994, n. 94/942/PESC
Espressione che nella nomenclatura comunitaria individua quei beni che possono essere impiegati sia per uso civile che militare.
Dal 1994 le esportazioni di beni a duplice uso sono sottoposte ad un regime di controllo comunitario che si sostanzia nel rilascio di una specifica autorizzazione all’esportatore da parte delle autorità competenti dello Stato membro in cui lo stesso risiede.
Sono sottoposti a tale regime autorizzatorio sia i beni individuati da un apposito elenco allegato alla decisione del Consiglio 94/942/PESC, riguardante il controllo delle esportazioni di beni a duplice uso, sia quelli non compresi nell’elenco, ma comunque giudicati tali dalle autorità competenti.
L’autorizzazione, che ha carattere individuale, può essere negata, sospesa, revocata o annullata da uno Stato membro il quale però è tenuto ad informare gli altri Stati della propria decisione.
Espressione che nella nomenclatura comunitaria individua quei beni che possono essere impiegati sia per uso civile che militare.
Dal 1994 le esportazioni di beni a duplice uso sono sottoposte ad un regime di controllo comunitario che si sostanzia nel rilascio di una specifica autorizzazione all’esportatore da parte delle autorità competenti dello Stato membro in cui lo stesso risiede.
Sono sottoposti a tale regime autorizzatorio sia i beni individuati da un apposito elenco allegato alla decisione del Consiglio 94/942/PESC, riguardante il controllo delle esportazioni di beni a duplice uso, sia quelli non compresi nell’elenco, ma comunque giudicati tali dalle autorità competenti.
L’autorizzazione, che ha carattere individuale, può essere negata, sospesa, revocata o annullata da uno Stato membro il quale però è tenuto ad informare gli altri Stati della propria decisione.