Doppia investitura della Commissione
Doppia investitura della Commissione art. 214 Trattato CE
È così denominata la procedura introdotta dal Trattato di Maastricht (v.) per la nomina della Commissione delle Comunità Europee (v.). Per la nomina di quest’organo è, infatti, prevista l’investitura da parte:
— degli Stati membri, ai quali spetta il compito di designare il Presidente della Commissione e, d’intesa con quest’ultimo, gli altri membri;
— del Parlamento Europeo (v.), al quale spetta il compito di approvare o meno sia la nomina del Presidente che quella dell’intera Commissione.
Con questa nuova procedura l’attività dell’esecutivo comunitario è legittimata sia dai singoli Stati membri che dal Parlamento europeo.
È così denominata la procedura introdotta dal Trattato di Maastricht (v.) per la nomina della Commissione delle Comunità Europee (v.). Per la nomina di quest’organo è, infatti, prevista l’investitura da parte:
— degli Stati membri, ai quali spetta il compito di designare il Presidente della Commissione e, d’intesa con quest’ultimo, gli altri membri;
— del Parlamento Europeo (v.), al quale spetta il compito di approvare o meno sia la nomina del Presidente che quella dell’intera Commissione.
Con questa nuova procedura l’attività dell’esecutivo comunitario è legittimata sia dai singoli Stati membri che dal Parlamento europeo.