Doppia indicazione dei prezzi

Doppia indicazione dei prezzi Raccomandazione 23 aprile 1998, n. 98/287/CE

È la facoltà concessa ai commercianti di indicare, nel corso del periodo transitorio (dal 1999 al 2002) prima della definitiva introduzione dell’euro (v.), il prezzo dei prodotti in vendita sia nella valuta nazionale che nella nuova moneta unica europea.
Sull’argomento è intervenuta la Commissione con una raccomandazione nella quale venivano indicati alcuni principi fondamentali che dovrebbero orientare l’uso della doppia indicazione dei prezzi nel periodo transitorio. Le disposizioni comunitarie prevedono che:
— i controvalori nelle doppie indicazioni devono essere calcolati utilizzando i tassi di conversione stabiliti;
— l’arrotondamento deve essere effettuato al centesimo più vicino;
— le doppie indicazioni dei prezzi devono essere non equivoche, agevolmente identificabili e facilmente leggibili;
— deve essere facilmente distinguibile il prezzo nella moneta che effettivamente deve essere utilizzata per il pagamento e quello che costituisce il semplice controvalore posto soltanto a fini informativi;
— si deve evitare di esporre un numero eccessivo di cifre, limitando le indicazioni al solo prezzo finale e non a quelli intermedi (ad esempio negli scontrini si può evitare di indicare il controvalore in euro di tutti gli importi, limitandosi al solo totale);
— i dettaglianti dovrebbero indicare chiaramente se sono disponibili ad accettare i pagamenti in euro durante il periodo transitorio.
Queste indicazioni sono state sostanzialmente recepite dall’accordo del 30 giugno 1998 tra associazioni dei consumatori e quella dei commercianti, che ha anche previsto la facoltà per i negozi che forniranno la doppia indicazione di esibire un apposito logo (v. Eurolabel).