DOP
DOP [Denominazione d’Origine Protetta] Regolamento CEE 14 luglio 1992, n. 2081/92
Attestazione rilasciata dalla Comunità Europea che garantisce e tutela il livello qualitativo di un determinato prodotto agricolo-alimentare, comprese le bevande vegetali, le acque minerali, le birre ed i prodotti di panetteria: è escluso da questo elenco il vino.
La domanda per poter fruire di questa “attestazione di specificità” deve essere presentata dallo Stato (o da persone fisiche o giuridiche legittimamente interessate) ad un apposito Comitato istituito presso la Commissione delle Comunità Europee che, dopo aver verificato la rispondenza qualitativa dei prodotti, provvede a pubblicarne l’elenco nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee (v. GUCE).
Se il prodotto non presenta delle caratteristiche ben delineate può assumere la più generica attestazione di indicazione geografica protetta (v. IGP).
Attestazione rilasciata dalla Comunità Europea che garantisce e tutela il livello qualitativo di un determinato prodotto agricolo-alimentare, comprese le bevande vegetali, le acque minerali, le birre ed i prodotti di panetteria: è escluso da questo elenco il vino.
La domanda per poter fruire di questa “attestazione di specificità” deve essere presentata dallo Stato (o da persone fisiche o giuridiche legittimamente interessate) ad un apposito Comitato istituito presso la Commissione delle Comunità Europee che, dopo aver verificato la rispondenza qualitativa dei prodotti, provvede a pubblicarne l’elenco nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee (v. GUCE).
Se il prodotto non presenta delle caratteristiche ben delineate può assumere la più generica attestazione di indicazione geografica protetta (v. IGP).