Divieto di discriminazione in base ai prodotti
Divieto di discriminazione in base ai prodotti art. 90 Trattato CE
Si tratta del divieto di imposizioni interne discriminatorie o protezionistiche. Il Trattato CE, infatti, fa divieto agli Stati membri di applicare, direttamente od indirettamente, ai prodotti importati da altri Stati membri, imposizioni interne superiori a quelle applicate ai prodotti nazionali similari. Esempi in tal senso possono essere, un sistema di dilazioni di pagamento dell’imposta di cui possono beneficiare solo i produttori nazionali (vedi sentenza 27 febbraio 1980 Commissione c. Irlanda).
Il paragrafo 2 dell’art. 90 è più ampio, e vieta agli Stati membri di applicare ai prodotti importati da altri Stati membri imposizioni interne intese a proteggere indirettamente altre produzioni. In questo secondo caso la caratteristica che i prodotti devono avere è quella di essere non similari, come nel primo caso, ma concorrenti (es. vino-birra).
Si tratta del divieto di imposizioni interne discriminatorie o protezionistiche. Il Trattato CE, infatti, fa divieto agli Stati membri di applicare, direttamente od indirettamente, ai prodotti importati da altri Stati membri, imposizioni interne superiori a quelle applicate ai prodotti nazionali similari. Esempi in tal senso possono essere, un sistema di dilazioni di pagamento dell’imposta di cui possono beneficiare solo i produttori nazionali (vedi sentenza 27 febbraio 1980 Commissione c. Irlanda).
Il paragrafo 2 dell’art. 90 è più ampio, e vieta agli Stati membri di applicare ai prodotti importati da altri Stati membri imposizioni interne intese a proteggere indirettamente altre produzioni. In questo secondo caso la caratteristica che i prodotti devono avere è quella di essere non similari, come nel primo caso, ma concorrenti (es. vino-birra).