Disegni e modelli
Disegni e modelli Direttiva 13 ottobre 1998, n. 98/71/CE
Si tratta di diritti esclusivi attinenti alla forma, all’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte e rientranti nella tutela della proprietà industriale e commerciale (v.).
La Comunità europea, in assenza di una legislazione comune in materia, ha considerato necessario ai fini del buon funzionamento del mercato interno (v.) e della libera circolazione delle merci (v.) nonché di un regime inteso a garantire la concorrenza (v. Politica della concorrenza), procedere al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri.
La tutela giuridica comunitaria è assicurata a quelle caratteristiche di un prodotto che presentano i seguenti requisiti:
— la registrazione presso gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri oppure presso l’ufficio del Benelux (v.) o gli uffici di Stati membri. Tale registrazione è importante in quanto conferisce al privato il diritto esclusivo di utilizzare il disegno o il modello vietando nello stesso tempo il suo utilizzo da parte dei terzi
— la novità chiaramente visibile che risulta dal divieto di divulgazione anteriormente alla presentazione della domanda di registrazione;
— il carattere individuale, anch’esso chiaramente visibile, fondato su una chiara distinzione fra l’impressione suscitata nell’utilizzatore informato e quella suscitata in tale utilizzatore dal patrimonio generale dei disegni e modelli divulgati prima della data della domanda di registrazione.
La concessione della protezione giuridica è negata se le caratteristiche di un prodotto sono basate unicamente sulla sua funzione tecnica o sono contrarie al buon costume e all’ordine pubblico.
Si tratta di diritti esclusivi attinenti alla forma, all’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte e rientranti nella tutela della proprietà industriale e commerciale (v.).
La Comunità europea, in assenza di una legislazione comune in materia, ha considerato necessario ai fini del buon funzionamento del mercato interno (v.) e della libera circolazione delle merci (v.) nonché di un regime inteso a garantire la concorrenza (v. Politica della concorrenza), procedere al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri.
La tutela giuridica comunitaria è assicurata a quelle caratteristiche di un prodotto che presentano i seguenti requisiti:
— la registrazione presso gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri oppure presso l’ufficio del Benelux (v.) o gli uffici di Stati membri. Tale registrazione è importante in quanto conferisce al privato il diritto esclusivo di utilizzare il disegno o il modello vietando nello stesso tempo il suo utilizzo da parte dei terzi
— la novità chiaramente visibile che risulta dal divieto di divulgazione anteriormente alla presentazione della domanda di registrazione;
— il carattere individuale, anch’esso chiaramente visibile, fondato su una chiara distinzione fra l’impressione suscitata nell’utilizzatore informato e quella suscitata in tale utilizzatore dal patrimonio generale dei disegni e modelli divulgati prima della data della domanda di registrazione.
La concessione della protezione giuridica è negata se le caratteristiche di un prodotto sono basate unicamente sulla sua funzione tecnica o sono contrarie al buon costume e all’ordine pubblico.