Discarico delle spese
Discarico delle spese artt. 275-276 Trattato CE
È la decisione con la quale il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, dà atto alla Commissione dell’esecuzione del bilancio consuntivo (v. Bilancio comunitario) presentato da questa istituzione; in pratica con il discarico viene approvato l’operato della Commissione nella gestione delle risorse finanziarie comunitarie dell’anno precedente.
Il Parlamento, prima di adottare tale decisione, esamina i conti dell’esercizio finanziario trascorso, il bilancio finanziario e la relazione annuale della Corte dei conti, accompagnata dalle risposte delle istituzioni alle osservazioni della stessa Corte.
La relazione contiene, di specifico, i seguenti rapporti.
— il rapporto annuale, con le entrate e le spese di ogni esercizio finanziario, caratterizzato fondamentalmente dalle osservazioni sulla buona gestione finanziaria;
— la dichiarazione di affidabilità dei conti, la legittimità e la regolarità delle operazioni;
— i rapporti speciali sui risultati di controllo eseguiti su più esercizi finanziari e su specifici campi di gestione finanziaria.
Dopo aver esaminato tali rapporti il Parlamento adotta una risoluzione, contenente una serie di osservazioni ed indirizzata alla Commissione, con la quale approva, rifiuta o aggiorna il discarico. Nelle ultime due ipotesi la Commissione è tenuta a dare seguito alle decisioni concernenti il discarico, alle altre osservazioni del Parlamento nonché alle raccomandazioni del Consiglio, elaborando una relazione sulle misure adottate.
È la decisione con la quale il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, dà atto alla Commissione dell’esecuzione del bilancio consuntivo (v. Bilancio comunitario) presentato da questa istituzione; in pratica con il discarico viene approvato l’operato della Commissione nella gestione delle risorse finanziarie comunitarie dell’anno precedente.
Il Parlamento, prima di adottare tale decisione, esamina i conti dell’esercizio finanziario trascorso, il bilancio finanziario e la relazione annuale della Corte dei conti, accompagnata dalle risposte delle istituzioni alle osservazioni della stessa Corte.
La relazione contiene, di specifico, i seguenti rapporti.
— il rapporto annuale, con le entrate e le spese di ogni esercizio finanziario, caratterizzato fondamentalmente dalle osservazioni sulla buona gestione finanziaria;
— la dichiarazione di affidabilità dei conti, la legittimità e la regolarità delle operazioni;
— i rapporti speciali sui risultati di controllo eseguiti su più esercizi finanziari e su specifici campi di gestione finanziaria.
Dopo aver esaminato tali rapporti il Parlamento adotta una risoluzione, contenente una serie di osservazioni ed indirizzata alla Commissione, con la quale approva, rifiuta o aggiorna il discarico. Nelle ultime due ipotesi la Commissione è tenuta a dare seguito alle decisioni concernenti il discarico, alle altre osservazioni del Parlamento nonché alle raccomandazioni del Consiglio, elaborando una relazione sulle misure adottate.