Diritto europeo delle società
Diritto europeo delle società
Questa espressione raggruppa l’insieme delle normative o semplici proposte (contratti tipo) volte ad armonizzare le legislazioni nazionali in materia societaria.
Le ragioni che sono alla base del processo di armonizzazione (v. Armonizzazione comunitaria) possono così sintetizzarsi:
— la necessità di superare gli ostacoli esistenti nelle relazioni commerciali;
— l’esigenza di garantire l’effettività del diritto di stabilimento (v.) delle società;
— la tutela della concorrenza (v. Politica della concorrenza);
— il progressivo allargamento del fenomeno dei gruppi e delle imprese multinazionali.
Al fine di agevolare tale processo la Commissione delle Comunità Europee ha previsto ben 13 direttive, che possono così suddividersi:
— un primo gruppo (prima, seconda e terza) riguarda vari aspetti della vita delle società (pubblicità, costituzione, capitale, fusione e scissione); a queste si sono aggiunte l’undicesima e la dodicesima direttiva che disciplinano la pubblicità delle succursali, create in uno Stato membro da taluni tipi di società soggette al diritto di un altro Stato membro, e le società a responsabilità limitata con un solo socio;
— un secondo gruppo (quarta, settima e ottava) che disciplinano la contabilità delle società (conti annuali, conti consolidati e qualifiche professionali per esercitare il controllo contabile).
La quinta direttiva, strettamente collegata alla nona e alla decima, riguarda la società anonima europea (v. SAE).
Tale direttiva non è stata ancora adottata a causa del mancato accordo politico fra gli Stati membri in merito alla complessa materia della partecipazione dei lavoratori alle decisioni prese dai vertici dell’impresa.
Questa espressione raggruppa l’insieme delle normative o semplici proposte (contratti tipo) volte ad armonizzare le legislazioni nazionali in materia societaria.
Le ragioni che sono alla base del processo di armonizzazione (v. Armonizzazione comunitaria) possono così sintetizzarsi:
— la necessità di superare gli ostacoli esistenti nelle relazioni commerciali;
— l’esigenza di garantire l’effettività del diritto di stabilimento (v.) delle società;
— la tutela della concorrenza (v. Politica della concorrenza);
— il progressivo allargamento del fenomeno dei gruppi e delle imprese multinazionali.
Al fine di agevolare tale processo la Commissione delle Comunità Europee ha previsto ben 13 direttive, che possono così suddividersi:
— un primo gruppo (prima, seconda e terza) riguarda vari aspetti della vita delle società (pubblicità, costituzione, capitale, fusione e scissione); a queste si sono aggiunte l’undicesima e la dodicesima direttiva che disciplinano la pubblicità delle succursali, create in uno Stato membro da taluni tipi di società soggette al diritto di un altro Stato membro, e le società a responsabilità limitata con un solo socio;
— un secondo gruppo (quarta, settima e ottava) che disciplinano la contabilità delle società (conti annuali, conti consolidati e qualifiche professionali per esercitare il controllo contabile).
La quinta direttiva, strettamente collegata alla nona e alla decima, riguarda la società anonima europea (v. SAE).
Tale direttiva non è stata ancora adottata a causa del mancato accordo politico fra gli Stati membri in merito alla complessa materia della partecipazione dei lavoratori alle decisioni prese dai vertici dell’impresa.