Diritto di voto
Diritto di voto art. 19 Trattato CE; Direttiva 6 dicembre 1993, n. 93/109/CE; Direttiva 19 dicembre 1994, n. 94/80/CE
Ogni cittadino dell’Unione (v. Cittadinanza europea), residente in uno Stato membro di cui non è cittadino, ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali e a quelle del Parlamento europeo (v.) nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di questo Stato.
La direttiva concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali è stata adottata dal Consiglio dell’Unione europea il 19 dicembre 1994.
Con il successivo decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 è divenuto possibile anche in Italia, per i cittadini dell’Unione, far parte dell’elettorato attivo e passivo. Una volta inscritto fra gli aventi diritto al voto, il cittadino dell’Unione potrà votare per l’elezione del Sindaco, del Consiglio comunale e di quello circoscrizionale. I cittadini dell’Unione potranno anche essere eletti consiglieri comunali e circoscrizionali.
L’elettorato attivo e passivo per le elezioni del Parlamento europeo, invece, è stato compiutamente disciplinato dalla direttiva 93/109 del 6 dicembre 1993, recante modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell’Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini; nel nostro paese tale direttiva è stata recepita con il D.L. 24 giugno 1994, n. 408 convertito in L. 3 agosto 1994, n. 483. Secondo quanto disposto da quest’ultimo provvedimento (che va coordinato con la L. 18/79):
— l’elettorato attivo è concesso a tutti i cittadini europei. Sono elettori del Parlamento europeo, oltre che i cittadini italiani, anche i cittadini degli altri Stati membri dell’Unione che, a seguito di formale richiesta presentata entro e non oltre il 90° giorno antecedente la data fissata per le elezioni, abbiano ottenuto l’iscrizione nell’apposita lista elettorale del Comune italiano di residenza;
— l’elettorato passivo è esteso a tutti i cittadini dell’Unione. Per la verità la possibilità di candidarsi in Italia era già stata concessa con la L. 18 gennaio 1989, n. 9. Successivamente il D.L. 408/94, dando attuazione alla direttiva 93/109, ha dichiarato eleggibili al Parlamento europeo (in rappresentanza dell’Italia) anche i cittadini degli altri paesi membri dell’Unione che risultino in possesso dei requisiti di eleggibilità al Parlamento previsti dall’ordinamento italiano e che non siano decaduti dal diritto di eleggibilità nello Stato membro d’origine.
Ogni cittadino dell’Unione (v. Cittadinanza europea), residente in uno Stato membro di cui non è cittadino, ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali e a quelle del Parlamento europeo (v.) nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di questo Stato.
La direttiva concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali è stata adottata dal Consiglio dell’Unione europea il 19 dicembre 1994.
Con il successivo decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 è divenuto possibile anche in Italia, per i cittadini dell’Unione, far parte dell’elettorato attivo e passivo. Una volta inscritto fra gli aventi diritto al voto, il cittadino dell’Unione potrà votare per l’elezione del Sindaco, del Consiglio comunale e di quello circoscrizionale. I cittadini dell’Unione potranno anche essere eletti consiglieri comunali e circoscrizionali.
L’elettorato attivo e passivo per le elezioni del Parlamento europeo, invece, è stato compiutamente disciplinato dalla direttiva 93/109 del 6 dicembre 1993, recante modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell’Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini; nel nostro paese tale direttiva è stata recepita con il D.L. 24 giugno 1994, n. 408 convertito in L. 3 agosto 1994, n. 483. Secondo quanto disposto da quest’ultimo provvedimento (che va coordinato con la L. 18/79):
— l’elettorato attivo è concesso a tutti i cittadini europei. Sono elettori del Parlamento europeo, oltre che i cittadini italiani, anche i cittadini degli altri Stati membri dell’Unione che, a seguito di formale richiesta presentata entro e non oltre il 90° giorno antecedente la data fissata per le elezioni, abbiano ottenuto l’iscrizione nell’apposita lista elettorale del Comune italiano di residenza;
— l’elettorato passivo è esteso a tutti i cittadini dell’Unione. Per la verità la possibilità di candidarsi in Italia era già stata concessa con la L. 18 gennaio 1989, n. 9. Successivamente il D.L. 408/94, dando attuazione alla direttiva 93/109, ha dichiarato eleggibili al Parlamento europeo (in rappresentanza dell’Italia) anche i cittadini degli altri paesi membri dell’Unione che risultino in possesso dei requisiti di eleggibilità al Parlamento previsti dall’ordinamento italiano e che non siano decaduti dal diritto di eleggibilità nello Stato membro d’origine.