Diritto di osservazione

Diritto di osservazione art. 40 Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen 27 novembre 1990

Nell’ambito delle operazioni di oltrefrontiera, il diritto di osservazione consente alle forze di polizia che, ai fini investigativi, tengono in osservazione nel proprio Paese una persona che si presume abbia partecipato alla commissione di un reato che può dar luogo ad estradizione, di essere autorizzate a continuare tale attività nel territorio di un altro Stato aderente alla Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen (v. Convenzione di Schengen). Tale possibilità deve essere autorizzata in base ad una domanda di assistenza giudiziaria preventivamente presentata alle autorità di controllo dell’altro Stato membro.
Tuttavia, la preventiva autorizzazione non è necessaria quando si presume che il soggetto sotto osservazione abbia commesso o abbia partecipato a reati particolarmente gravi (stupro, incendio doloso, estorsione, omicidio ecc.) tassativamente previsti dall’art. 40 della Convenzione.
Gli agenti addetti all’osservazione non possono fermare né arrestare la persona che è oggetto d’indagine. L’osservazione dovrà cessare non appena l’autorità locale competente ne faccia richiesta.