Diritto di inseguimento

Diritto di inseguimento art. 18 Accordo di Schengen 14 giugno 1985; art. 41 Convenzione di applicazione 27 novembre 1990

È il diritto che, nell’ambito delle operazioni di oltrefrontiera, consente alle forze di polizia operanti nel proprio territorio di continuare l’inseguimento di un soggetto colto in flagranza di commissione o di partecipazione nella commissione di uno dei reati di cui all’art. 414, della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen (v. Convenzione di Schengen), nel territorio di un altro Stato aderente alla Convenzione stessa, senza autorizzazione preventiva. Questa possibilità si verifica sia quando non sia stato possibile avvisare tempestivamente dell’ingresso le autorità competenti, sia quando queste ultime non abbiano potuto recarsi sul posto al fine di sostituire con propri agenti gli uomini impegnati nell’inseguimento. I reati che espongono un soggetto all’azionabilità del diritto sono: assassinio; omicidio; stupro; incendio doloso; falso nummario; furto e ricettazione aggravati; sequestro o tratta di persone; traffico illecito di stupefacenti; infrazione alle normative in materia di armi ed esplosivi; distruzione mediante esplosivi; reato di fuga in seguito a incidente che abbia causato morti o feriti gravi; reati che possono dar luogo a estradizione; trasporto illecito di rifiuti tossici o nocivi.
L’inseguimento cessa non appena lo Stato membro ne faccia richiesta; se non è stata formulata alcuna richiesta in proposito e se le competenti autorità locali non possono intervenire abbastanza rapidamente, gli agenti impegnati nell’inseguimento possono (in via eccezionale) fermare la persona inseguita fino a quando gli agenti locali non ne accertino l’identità o procedano al suo arresto. L’inseguimento, infine, può avvenire soltanto attraverso le frontiere terrestri ed è vietato qualora presupponga l’ingresso nei domicili e nei luoghi non accessibili al pubblico.