Diritto di accesso
Diritto di accesso
È un diritto spettante alla Commissione, di procedere a verifiche in loco, presso le sedi di imprese o di associazioni di imprese, che si presume abbiano violato le disposizioni del trattato in materia di concorrenza (v. Politica della concorrenza).
I funzionari della Commissione possono agire sulla base di un mandato scritto oppure di una decisione, ma in entrambi i casi deve essere precisato l’oggetto, lo scopo ed i tempi dell’accertamento. Questa formalità è necessaria, per giustificare, non solo l’accesso ai locali dell’impresa, ma per consentire a quest’ultima di valutare il diritto di collaborazione cui è tenuta ed il diritto di difesa che le spetta.
Pur dovendo la Commissione informare chiaramente l’impresa di ciò che si vuole sottoporre a verifica, essa non è tenuta ad una completa e previa elencazione dei documenti e delle prove che intende ricercare. Inoltre, lo Stato membro nella cui sede si trova l’impresa deve essere informato, affinché i commissari siano assistiti da funzionari dello Stato membro, che a differenza dei primi possono procedere con la forza, in caso di resistenza.
La Corte di Giustizia si è pronunciata più di una volta sui ricorsi promossi da alcune imprese, che lamentavano la violazione dei diritti sull’inviolabilità del domicilio e del rispetto della vita privata, garantiti dagli ordinamenti costituzionali ed anche dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (v. CEDU). La Corte, dopo aver precisato che l’inviolabilità del domicilio e della vita privata, hanno maggior ampiezza quando si tratti della sfera personale dell’individuo, ha ribadito che la procedura di accertamento ha carattere amministrativo, ed in quanto tale non soggiace all’applicazione dell’articolo 6 della Convenzione citata. Ciononostante, devono sempre essere rispettate le garanzie procedimentali contemplate nel diritto comunitario.
È un diritto spettante alla Commissione, di procedere a verifiche in loco, presso le sedi di imprese o di associazioni di imprese, che si presume abbiano violato le disposizioni del trattato in materia di concorrenza (v. Politica della concorrenza).
I funzionari della Commissione possono agire sulla base di un mandato scritto oppure di una decisione, ma in entrambi i casi deve essere precisato l’oggetto, lo scopo ed i tempi dell’accertamento. Questa formalità è necessaria, per giustificare, non solo l’accesso ai locali dell’impresa, ma per consentire a quest’ultima di valutare il diritto di collaborazione cui è tenuta ed il diritto di difesa che le spetta.
Pur dovendo la Commissione informare chiaramente l’impresa di ciò che si vuole sottoporre a verifica, essa non è tenuta ad una completa e previa elencazione dei documenti e delle prove che intende ricercare. Inoltre, lo Stato membro nella cui sede si trova l’impresa deve essere informato, affinché i commissari siano assistiti da funzionari dello Stato membro, che a differenza dei primi possono procedere con la forza, in caso di resistenza.
La Corte di Giustizia si è pronunciata più di una volta sui ricorsi promossi da alcune imprese, che lamentavano la violazione dei diritti sull’inviolabilità del domicilio e del rispetto della vita privata, garantiti dagli ordinamenti costituzionali ed anche dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (v. CEDU). La Corte, dopo aver precisato che l’inviolabilità del domicilio e della vita privata, hanno maggior ampiezza quando si tratti della sfera personale dell’individuo, ha ribadito che la procedura di accertamento ha carattere amministrativo, ed in quanto tale non soggiace all’applicazione dell’articolo 6 della Convenzione citata. Ciononostante, devono sempre essere rispettate le garanzie procedimentali contemplate nel diritto comunitario.