Diritto comunitario
Diritto comunitario
Complesso di norme che regolano l’organizzazione e lo sviluppo delle Comunità europee (v. CE, CECA, CEEA) nonché i rapporti tra queste e gli Stati membri.
Le fonti del diritto comunitario sono costituite:
— dai trattati istitutivi, così come integrati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e modificati da atti successivi (v. Diritto comunitario originario);
— dagli atti emanati dalle istituzioni comunitarie costituenti il cd. diritto comunitario derivato (v.);
— dagli accordi con Stati terzi (v.).
I trattati istitutivi (così come gli accordi con Stati terzi) rappresentano le fonti di 1° grado dell’ordinamento giuridico comunitario: le norme in essi contenute non potranno quindi essere disattese dagli atti delle istituzioni comunitarie.
Questi atti, ovvero regolamenti comunitari (v.), direttive (v.), decisioni (v.) e altri atti non vincolanti, costituiscono infatti le fonti di 2° grado: il sistema normativo è completato dalle fonti di 3° grado costituite da quei regolamenti della Commissione di attuazione degli atti emanati dal Consiglio dell’Unione Europea.
Le norme dei trattati istitutivi e le modificazioni ed integrazioni convenzionali hanno un impatto con il nostro ordinamento come una norma internazionale pattizia. È necessaria, quindi, per l’Italia, la legge di autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione. Viceversa per il diritto comunitario derivato non occorre una procedura speciale di adattamento, ma si porranno in essere dei provvedimenti normativi (leggi, decreti legislativi, decreti presidenziali, atti amministrativi) per l’attuazione dell’atto comunitario.
Per ciò che riguarda la sfera di applicazione territoriale del diritto comunitario, esso coincide con quella dei diritti nazionali, comprese le zone di mare e gli spazi aerei e i territori europei di cui uno Stato membro abbia la rappresentanza nei rapporti esterni, ex art. 299, n. 4, Trattato CE. Per alcuni territori sono poi previsti regimi particolari, quali ad es. i cd. paesi e territori d’oltremare (v. PTOM) che sono sottoposti ad uno speciale regime di associazione.
L’ordinamento giuridico comunitario ha bisogno degli ordinamenti nazionali per il raggiungimento degli obiettivi fissati: gli atti giuridici della Comunità, infatti, non solo devono essere osservati dagli organi degli Stati membri, ma devono anche essere applicati da questi ultimi. Questo stretto collegamento tra i due ordinamenti non intacca, tuttavia, il principio dell’autonomia del diritto comunitario rispetto all’ordinamento giuridico statale.
Questo principio è stato elaborato dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee già nel 1963, nella famosa sentenza Van Gend & Loos (v.). In quell’occasione, infatti, la Corte aveva affermato che “la Comunità Economica Europea costituisce un ordinamento giuridico di nuovo genere nel campo del diritto internazionale, a favore del quale gli Stati membri hanno rinunciato, seppure in settori limitati, ai loro poteri sovrani ed al quale sono soggetti non soltanto gli Stati membri, ma pure i loro cittadini”.
L’esigenza di affermare e ribadire con forza il principio dell’autonomia del diritto comunitario deriva dalla necessità di impedire che quest’ultimo possa essere svuotato nei suoi contenuti da disposizioni nazionali e garantire una uniforme applicazione su tutto il territorio della Comunità.
In caso contrario, infatti, qualsiasi disposizione nazionale potrebbe introdurre un’interpretazione restrittiva delle norme comunitarie che non assicurerebbe più una uniforme applicazione sul territorio della Comunità.
Tuttavia l’autonomia del diritto comunitario non implica una netta separazione o una semplice sovrapposizione con gli ordinamenti degli Stati membri. A differenza di quanto avviene tra ordinamento interno e internazionale nel caso delle Comunità si instaura una stretta integrazione e interdipendenza tra i due ordinamenti.
In quest’ottica può operarsi una distinzione tra:
— rapporto tra ordinamento internazionale e ordinamento interno: in questo caso si deve parlare di un rapporto di coordinamento, dal momento che sono due ordinamenti autonomi, ciascuno dei quali non è subordinato all’altro;
— rapporto tra ordinamento comunitario e ordinamento degli Stati membri: in questo caso si tratta di un rapporto di integrazione, dato che il primo è destinato ad integrarsi nel secondo.
Gli elementi dei quali si può desumere l’esistenza di tale rapporto sono i seguenti:
— in primo luogo, tra i due ordinamenti vi è comunità di soggetti, dal momento che i soggetti dell’ordinamento interno sono anche i destinatari delle norme comunitarie;
— in secondo luogo è riscontrabile una comunità di poteri, in quanto gli organi comunitari possono talvolta emettere dei comandi che operano direttamente sui soggetti di diritto interno;
— infine è rilevabile una comunità di garanzie, perchè sia i soggetti di diritto comunitario che quelli di diritto interno possono adire direttamente gli organi giurisdizionali comunitari per ottenere il rispetto delle norme comunitarie.
Proprio questa stretta integrazione tra i due ordinamenti potrebbe condurre in alcuni casi a situazioni di conflitto tra norme comunitarie e disposizioni nazionali, sia anteriori che posteriori, in particolare per quelle disposizioni che attribuiscono direttamente ai singoli cittadini diritti e doveri. Tale contrasto, più volte verificatosi nei primi anni di applicazione del Trattato CE, è stato risolto dalla Corte di Giustizia delle Comunità che, attraverso una costante giurisprudenza, ha delineato nettamente i due principi cardine che regolano i rapporti tra ordinamento comunitario e ordinamento degli Stati membri:
— il principio della diretta applicabilità del diritto comunitario (v.);
— il principio della preminenza del diritto comunitario rispetto alla norma conflittuale statale (v. Principio del primato del diritto comunitario).
Complesso di norme che regolano l’organizzazione e lo sviluppo delle Comunità europee (v. CE, CECA, CEEA) nonché i rapporti tra queste e gli Stati membri.
Le fonti del diritto comunitario sono costituite:
— dai trattati istitutivi, così come integrati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e modificati da atti successivi (v. Diritto comunitario originario);
— dagli atti emanati dalle istituzioni comunitarie costituenti il cd. diritto comunitario derivato (v.);
— dagli accordi con Stati terzi (v.).
I trattati istitutivi (così come gli accordi con Stati terzi) rappresentano le fonti di 1° grado dell’ordinamento giuridico comunitario: le norme in essi contenute non potranno quindi essere disattese dagli atti delle istituzioni comunitarie.
Questi atti, ovvero regolamenti comunitari (v.), direttive (v.), decisioni (v.) e altri atti non vincolanti, costituiscono infatti le fonti di 2° grado: il sistema normativo è completato dalle fonti di 3° grado costituite da quei regolamenti della Commissione di attuazione degli atti emanati dal Consiglio dell’Unione Europea.
Le norme dei trattati istitutivi e le modificazioni ed integrazioni convenzionali hanno un impatto con il nostro ordinamento come una norma internazionale pattizia. È necessaria, quindi, per l’Italia, la legge di autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione. Viceversa per il diritto comunitario derivato non occorre una procedura speciale di adattamento, ma si porranno in essere dei provvedimenti normativi (leggi, decreti legislativi, decreti presidenziali, atti amministrativi) per l’attuazione dell’atto comunitario.
Per ciò che riguarda la sfera di applicazione territoriale del diritto comunitario, esso coincide con quella dei diritti nazionali, comprese le zone di mare e gli spazi aerei e i territori europei di cui uno Stato membro abbia la rappresentanza nei rapporti esterni, ex art. 299, n. 4, Trattato CE. Per alcuni territori sono poi previsti regimi particolari, quali ad es. i cd. paesi e territori d’oltremare (v. PTOM) che sono sottoposti ad uno speciale regime di associazione.
L’ordinamento giuridico comunitario ha bisogno degli ordinamenti nazionali per il raggiungimento degli obiettivi fissati: gli atti giuridici della Comunità, infatti, non solo devono essere osservati dagli organi degli Stati membri, ma devono anche essere applicati da questi ultimi. Questo stretto collegamento tra i due ordinamenti non intacca, tuttavia, il principio dell’autonomia del diritto comunitario rispetto all’ordinamento giuridico statale.
Questo principio è stato elaborato dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee già nel 1963, nella famosa sentenza Van Gend & Loos (v.). In quell’occasione, infatti, la Corte aveva affermato che “la Comunità Economica Europea costituisce un ordinamento giuridico di nuovo genere nel campo del diritto internazionale, a favore del quale gli Stati membri hanno rinunciato, seppure in settori limitati, ai loro poteri sovrani ed al quale sono soggetti non soltanto gli Stati membri, ma pure i loro cittadini”.
L’esigenza di affermare e ribadire con forza il principio dell’autonomia del diritto comunitario deriva dalla necessità di impedire che quest’ultimo possa essere svuotato nei suoi contenuti da disposizioni nazionali e garantire una uniforme applicazione su tutto il territorio della Comunità.
In caso contrario, infatti, qualsiasi disposizione nazionale potrebbe introdurre un’interpretazione restrittiva delle norme comunitarie che non assicurerebbe più una uniforme applicazione sul territorio della Comunità.
Tuttavia l’autonomia del diritto comunitario non implica una netta separazione o una semplice sovrapposizione con gli ordinamenti degli Stati membri. A differenza di quanto avviene tra ordinamento interno e internazionale nel caso delle Comunità si instaura una stretta integrazione e interdipendenza tra i due ordinamenti.
In quest’ottica può operarsi una distinzione tra:
— rapporto tra ordinamento internazionale e ordinamento interno: in questo caso si deve parlare di un rapporto di coordinamento, dal momento che sono due ordinamenti autonomi, ciascuno dei quali non è subordinato all’altro;
— rapporto tra ordinamento comunitario e ordinamento degli Stati membri: in questo caso si tratta di un rapporto di integrazione, dato che il primo è destinato ad integrarsi nel secondo.
Gli elementi dei quali si può desumere l’esistenza di tale rapporto sono i seguenti:
— in primo luogo, tra i due ordinamenti vi è comunità di soggetti, dal momento che i soggetti dell’ordinamento interno sono anche i destinatari delle norme comunitarie;
— in secondo luogo è riscontrabile una comunità di poteri, in quanto gli organi comunitari possono talvolta emettere dei comandi che operano direttamente sui soggetti di diritto interno;
— infine è rilevabile una comunità di garanzie, perchè sia i soggetti di diritto comunitario che quelli di diritto interno possono adire direttamente gli organi giurisdizionali comunitari per ottenere il rispetto delle norme comunitarie.
Proprio questa stretta integrazione tra i due ordinamenti potrebbe condurre in alcuni casi a situazioni di conflitto tra norme comunitarie e disposizioni nazionali, sia anteriori che posteriori, in particolare per quelle disposizioni che attribuiscono direttamente ai singoli cittadini diritti e doveri. Tale contrasto, più volte verificatosi nei primi anni di applicazione del Trattato CE, è stato risolto dalla Corte di Giustizia delle Comunità che, attraverso una costante giurisprudenza, ha delineato nettamente i due principi cardine che regolano i rapporti tra ordinamento comunitario e ordinamento degli Stati membri:
— il principio della diretta applicabilità del diritto comunitario (v.);
— il principio della preminenza del diritto comunitario rispetto alla norma conflittuale statale (v. Principio del primato del diritto comunitario).