Dichiarazione di Stoccarda
Dichiarazione di Stoccarda
Risoluzione conclusiva del Consiglio europeo di Stoccarda del 17-19 giugno 1983; rappresenta il primo tentativo significativo di affrontare il problema delle riforme istituzionali in ambito comunitario, nonché quello di realizzare la trasformazione della Comunità in Unione europea.
Raccogliendo le linee essenziali del piano Colombo-Genscher (v.) ha posto l’accento sull’importanza dello sviluppo della cooperazione politica europea (v. CPE).
Elementi fondamentali della Dichiarazione sono:
— il riconoscimento della necessità di procedere ad un coordinamento tra politiche comunitarie e cooperazione politica, pur tenendo distinti i due aspetti del processo d’integrazione;
— l’affidamento al Consiglio europeo ed al Consiglio dell’Unione della funzione di coordinamento, d’intesa con la Commissione il cui presidente partecipava ai periodici vertici dei capi di Stato;
— il ripristino della procedura di votazione a maggioranza qualificata, prevista dai trattati comunitari e tacitamente abrogata con il compromesso di Lussemburgo (v.). Quest’ultimo punto fu realmente attuato soltanto due anni più tardi con l’Atto Unico Europeo (v. AUE).
Risoluzione conclusiva del Consiglio europeo di Stoccarda del 17-19 giugno 1983; rappresenta il primo tentativo significativo di affrontare il problema delle riforme istituzionali in ambito comunitario, nonché quello di realizzare la trasformazione della Comunità in Unione europea.
Raccogliendo le linee essenziali del piano Colombo-Genscher (v.) ha posto l’accento sull’importanza dello sviluppo della cooperazione politica europea (v. CPE).
Elementi fondamentali della Dichiarazione sono:
— il riconoscimento della necessità di procedere ad un coordinamento tra politiche comunitarie e cooperazione politica, pur tenendo distinti i due aspetti del processo d’integrazione;
— l’affidamento al Consiglio europeo ed al Consiglio dell’Unione della funzione di coordinamento, d’intesa con la Commissione il cui presidente partecipava ai periodici vertici dei capi di Stato;
— il ripristino della procedura di votazione a maggioranza qualificata, prevista dai trattati comunitari e tacitamente abrogata con il compromesso di Lussemburgo (v.). Quest’ultimo punto fu realmente attuato soltanto due anni più tardi con l’Atto Unico Europeo (v. AUE).